VI30593 | Commercio estero
Il Regolamento n. 2020/402 del 14 marzo 2020 prevede che l'esportazione fuori dall'Unione di dispositivi di protezione individuale, anche non originari dell'Unione, compresi nell'allegato I del provvedimento è subordinata al rilascio di un'autorizzazione di esportazione.
I prodotti interessati sono quelli aventi le caratteristiche precisate dal provvedimento e classificati nei codici di tariffa doganale indicati; essi appartengono alle seguenti categorie:
L'autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito ed è rilasciata per iscritto o per via elettronica. L'esportazione di determinati quantitativi di specifici prodotti può essere autorizzata in circostanze particolari, ad esempio per garantire l'assistenza fornita a paesi terzi, e in funzione delle esigenze degli Stati membri.
Senza la presentazione dell'autorizzazione, l'esportazione è vietata.
Per gli operatori italiani l'autorizzazione potrà essere richiesta online attraverso la piattaforma SIVA del Ministero per lo Sviluppo Economico, attualmente utilizzata per i documenti di vigilanza per il settore siderurgico; il Ministero sta apportando le modifiche tecniche per adattare la piattaforma alla gestione delle autorizzazioni per i dispositivi di protezione.
Ci riserviamo di dare pronta informazione non appena la piattaforma sarà operativa.
Il regolamento è entrato in vigore il 15 marzo 2020 e si applica per un periodo di sei settimane.
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