Confindustria Vicenza

Coronavirus: Nuova sospensione contributi INPS e INAIL per Covid-19

Istruzioni per la sospensione dei versamenti INPS e premi INAIL relativi ai periodi marzo e aprile 2020

VI30924 | Lavoro e Previdenza

L’INPS, con messaggio n.1754 del 24 aprile 2020 in allegato, fornisce le prime indicazioni operative in relazione alla sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020.
 

Si ricorda che le disposizioni di cui all’articolo 18, commi 1 e 2 e commi 3 e 4, del decreto-legge n. 23/2020, prevedono, per i soggetti esercenti  attività   d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio  dello  Stato, la sospensione,  per i mesi di aprile e di  maggio  2020, dei  termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Tale sospensione opera:


- per i soggetti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta  precedente, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel  mese di aprile  2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (D.L. n.  23/2020, Art. 18 commi 1 e 2);

- per i soggetti, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta  precedente, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel  mese di aprile  2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta  (D.L. n.  23/2020, Art. 18 commi 3 e 4).


In proposito l’Istituto osserva che:


- il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile, potendosi, quindi, applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese;

- i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, sono quelli con scadenza legale nell’arco temporale decorrente dal 1° aprile 2020 al 31 maggio 2020, ferma restando l’eventuale operatività disgiunta per il mese di aprile e maggio 2020;

- la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro. Pertanto, qualora il datore di lavoro, durante il periodo di sospensione, debba liquidare il trattamento di fine rapporto o le anticipazioni di cui all’articolo 2120 c.c., ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti “a debito” nella denuncia contributiva non assumendo invece rilievo le partite oggetto di sospensione contributiva;

- in applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, i versamenti per i predetti mesi di aprile e di maggio 2020 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019. Per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato;

- l’Istituto è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione dei contributi ai sensi delle citate disposizioni.


Sulle modalità di sospensione, l’INPS precisa che le aziende con dipendenti, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga aventi scadenza tra il 1° aprile 2020 e il 31 maggio 2020 inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> i codici di nuova istituzione sotto riportati:
  

  • “N970”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n.  23/2020, Art. 18 commi 1 e 2”;

  

  • “N971”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n.  23/2020, Art. 18 commi 3 e 4”;

  

  • “N972”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n.  23/2020, Art. 18 comma 5”



Le aziende, mediante l’inserimento dei citati codici di sospensione all’interno del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti, ai sensi dell’articolo 18, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 23/2020.

L’Istituto provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione “7G”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18”.

 

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