Confindustria Vicenza

Coronavirus: per le accise, fino al 31 maggio, sospesi gli accertamenti sui versamenti

Le Dogane consentono ai depositi fiscali di operare anche in assenza di pagamenti mensili.

VI30953 | Fisco

Con riguardo alle accise, il  legislatore non ha previsto ipotesi di sospensione o differimento, neppure frazionato, degli obblighi di pagamento mensile, durante lo stato emergenziale per l’epidemia da Covid-19. La sospensione dei versamenti prevista dal “Decreto Cura Italia” (DL  n.18/2020, art.62, comma 2), e poi dal “Decreto Liquidità” (DL n.23/2020, art.18) non riguarda tutti i versamenti tributari; le disposizioni citano, infatti, i pagamenti relativi alle ritenute alla fonte ed alle trattenute per l’addizionale regionale e comunale, in qualità di sostituti d'imposta; quelli relativi all’IVA; e quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Rispetto all’articolo 62 del DL n.18/2020, l’Agenzia delle dogane aveva già rilevato tale circostanza nella sua Nota n.93676/RU del 18 marzo (cfr. notizia n. VI30645 del 20.03.2020), in cui osservava che si sarebbe potuta invocare solo la rimessione in termini al 20 marzo 2020, dell’articolo 60 del Decreto “Cura Italia”; secondo tale norma, i versamenti in scadenza il 16 marzo sono stati prorogati al 20 marzo 2020. In seguito, l’articolo 21 del DL n.23/2020 ha previsto che si considerano regolarmente effettuati i versamenti scadenti il 16 marzo (già prorogati al 20 marzo), se eseguiti entro il 16 aprile.

Ora, l’Agenzia delle dogane ritorna sull’argomento del versamento delle accise e delle imposte di consumo, con la Determinazione direttoriale n.126776/RU del 26 aprile 2020, ponendolo in relazione con due disposizioni:

  • l’articolo 67 del DL n.18/2020, secondo cui “sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”; e
  • l’articolo 3, comma 4, del Testo Unico delle accise (Dlgs n.504/1995), in base al quale, dopo la scadenza del termine di pagamento mensile, “non è consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta”.

La Determinazione in commento prevede, quindi, che,

  • in caso di inosservanza delle scadenze prescritte dall’art. 3, comma 4, del TUA, comprese nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, il verbale di constatazione, l’avviso di pagamento e l’atto di irrogazione delle sanzioni siano notificati al soggetto obbligato (solo) a partire dal 1° giugno 2020 (articolo 1); e che
  • nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 e fino al completamento delle attività di notificazione al soggetto obbligato al pagamento, è sospeso il divieto di estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti, fino all’estinzione del debito d’imposta (articolo 2). 

Ricordiamo che l’articolo 3, del TU Accise disciplina, al comma 4, i versamenti delle accise e delle altre imposte di consumo, disponendo che: 

  • “Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo;  per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'accisa è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”;
  • “In caso di ritardo, si applica l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali”;
  • “Dopo la scadenza del suddetto termine, non è consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta”.

Pertanto, in deroga all’ultima disposizione citata (6.o periodo del comma 4), l’Agenzia delle dogane permette, con la Determinazione esaminata, che i soggetti obbligati, titolari di depositi fiscali, continuino ad operare anche in assenza di pagamento delle imposte dovute per l’immissione in consumo dei prodotti, almeno per due mensilità.

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