Confindustria Vicenza

Coronavirus: procedura anticipazione trattamento di integrazione salariale da parte delle banche

Semplificazione e istruzioni operative da parte dell'ABI

VI30837 | Lavoro e Previdenza

L'ABI, con circolare del 9 aprile 2020, chiarisce come le semplificazioni introdotte dall'Inps per ridurre i tempi dell'accredito dei trattamenti di integrazione al reddito per l'emergenza COVID 19 ( (cfr.  messaggio Inps n. 1508 del 6 aprile 2020 e circolare Inps n. 48 del 29 marzo 2020) concorrano anche a velocizzare  l’anticipazione del trattamento di integrazione salariale da parte delle banche.

Si ricorda, infatti, che, l'Inps con messaggio di cui sopra,  ha stabilito quanto segue:

  •  per l'accredito dei trattamenti di sostegno al reddito non è più necessario  l'invio dei modelli cartacei validati presso gli sportelli bancari e postali. Pertanto, la verifica sulla validità dei conti correnti indicati per il pagamento delle prestazioni viene ora effettuata con applicativi dell’Istituto che comunicano direttamente con le banche (Date base condiviso);
  •  è stato semplificato il c.d. modello “SR41” con cui le imprese, richiedenti la prestazione di cassa integrazione, comunicano i dati dei lavoratori per il pagamento diretto dei trattamenti di integrazione del reddito.

Tutto ciò consente di semplificare anche il procedimento di anticipo dei trattamenti di cassa integrazione guadagni da parte delle banche.

Infatti, alla luce di quanto sopra riportato, l'ABI segnala  che:

a)  la comunicazione denominata "richiesta di domiciliazione irrevocabile dello stipendio  e dell' importo relativo al contributo del trattamento ordinario di integrazione salariale in connessione all'emergenza COVID 19" di cui all’Allegato A3 della Convenzione  risulta superata, date le innovazioni introdotte, e pertanto il lavoratore non deve effettuare ulteriori comunicazioni all’Inps. 

Infatti, il codice IBAN del conto corrente sul quale domiciliare il trattamento di sostegno del reddito è ora comunicato all’Inps dal datore di lavoro con il modello SR41 già al momento della richiesta di trattamento ordinario di integrazione del reddito, quindi non è necessario effettuare alcuna comunicazione ulteriore all’Inps;

b) è comunque sempre possibile che la banca richieda al lavoratore la copia del modello SR41 presentata dal datore di lavoro all’Inps;

c) con riferimento ai documenti da allegare alla domanda di attivazione dell'anticipazione, è possibile utilizzare la ricevuta rilasciata dall’Inps a seguito dell’inoltro della domanda di integrazione salariale (attestazione di trasmissione della domanda) in luogo della dichiarazione di cui al punto 3 dell'allegato A4 della Convenzione ABI.

d) la Convenzione favorisce la gestione delle pratiche in “remoto”, così da limitare l’accesso in filiale alle esigenze indifferibili.


Di seguito alleghiamo la circolare dell’ABI con la relativa documentazione.

 

 

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