Confindustria Vicenza

Coronavirus, Cura Italia: norme a sostegno del lavoro

Disciplina in materia di ammortizzatori sociali, licenziamenti, lavoro agile, congedi ed indennità per lavoratori genitori, sospensione termini

VI30623 | Lavoro e Previdenza

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto decreto "Cura Italia" emanato in virtù della "straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19".

In sintesi alcune delle misure a sostegno del lavoro.

 

NORME IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Cassa integrazione ordinaria – norme speciali (art.19)

È prevista la possibilità di sospendere o ridurre l’attività lavorativa con intervento della Cig ordinaria per un massimo di 9 settimane nel periodo 23 febbraio – 31 agosto 2020.

Si tratta di un intervento del tutto speciale che ha le seguenti caratteristiche:

  1. la causale da indicare nella domanda all’Inps è predefinita in “emergenza Covid -19” e non si richiedono altre motivazioni;
  2. l’intervento in questione non viene conteggiato ai fini della durata massima della cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria, prevista dagli artt. 4 e 12 del d-lgs. 148/2015;
  3. non è dovuto il contributo addizionale;
  4. non è richiesta l’anzianità minima aziendale di 90 giorni.

La procedura da seguire è la seguente :

  1. l’azienda deve inviare alle Rsu (se presenti) ed alle organizzazioni sindacali di categoria una comunicazione relativa all’intervento di cassa (per l’inoltro della comunicazione alle Ooss l’area Lavoro e Previdenza di Confindustria Vicenza è a disposizione delle aziende associate);
  1. entro 3 giorni dalla predetta comunicazione, potrà essere avanzata richiesta di esame congiunto, fermo restando che la conseguente consultazione sindacale dovrà essere effettuata sempre entro i medesimi 3 giorni, eventualmente anche in via telematica;
  1. la domanda può essere presentata all’Inps (con la consueta modalità telematica) entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione/riduzione;

Fondo di Integrazione salariale – Assegno ordinario

Tutte le disposizioni sopraindicate si applicano anche all’Assegno Ordinario che viene con questa norma esteso anche alle imprese con più di 5 dipendenti.

Si tratta della integrazione salariale prevista per i dipendenti di aziende appartenenti a settori per i quali non si applica la normativa sulla Cig Ordinaria o sulla Cig Straordinaria.

Cig ordinaria per aziende che sono in Cig Straordinaria (art.20)

Anche le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria possono beneficiare del trattamento di cui al precedente paragrafo .

Per poter inoltrare all’Inps la domanda di Cigo per “emergenza covid -19”, le aziende dovranno sospendere gli effetti della Cigs in atto, facendo apposita comunicazione attraverso la procedura “cigsonline” utilizzata per l’inoltro della domanda al Ministero del Lavoro.

Trattamento di Assegno ordinario per aziende che sono in regime di Assegno di Solidarietà (art.21)

I datori di lavoro iscritti al Fis che hanno in corso un assegno di solidarietà, possono richiedere il trattamento ordinario di cui sopra. Una volta concesso, quest’ultimo trattamento sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà.

Cassa integrazione in deroga – nuove disposizioni (art.22)

Per tutti i datori di lavoro del settore privato per i quali non trovano applicazione gli ammortizzatori sociali nei casi di sospensione o riduzione dell’attività, viene prevista la cassa integrazione in Deroga per un periodo massimo di 9 settimane. La cassa integrazione in deroga è concessa dalle Regioni, sulla base di accordi e linee guida che saranno stabiliti nei prossimi giorni.

 

NORME IN MATERIA DI CONGEDI, INDENNITA’ E PERMESSI PER LAVORORI GENITORI, LAVORATORI BENEFICIARI LEGGE 104

Congedi e indennità per i lavoratori genitori (art. 23)

Sono introdotte una serie di misure a sostegno dei lavoratori genitori, subordinati e autonomi, di seguito descritte. Le istruzioni operative per il godimento di tali prestazioni saranno fornite dall’Inps.

Congedo per i lavoratori dipendenti

È stato introdotto un congedo speciale, usufruibile durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche delle scuole, per i lavoratori che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • che siano genitori (anche affidatari) di figli di età non superiore ai 12 anni;
  • che siano genitori (anche affidatari) di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, l. n. 104/1992, a condizione che gli stessi siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado o siano ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

A tale congedo possono accedere alternativamente entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giornate. Non è possibile goderne qualora nel nucleo familiare vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.

Il congedo è indennizzato al 50% secondo le modalità di calcolo previste per l’indennità di maternità, (art. 23 d.lgs n. 151/2001), con esclusione della copertura dei ratei di mensilità aggiuntive e trattamenti accessori, ed è coperto da contribuzione figurativa.

È previsto che il congedo parentale ed il congedo prolungato in presenza di figli con handicap in situazione di gravità (artt. 32 e 33 del d.lgs n. 151/2001, eventualmente goduti nel periodo di sospensione dei servizi educativi e scolastici, siano convertiti nel congedo speciale, nei limiti sopra indicati.

Congedo per lavoratori autonomi e parasubordinati

Un analogo congedo può essere goduto dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata e dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps in presenza delle medesime condizioni. L’indennità, in questi casi, è calcolata per i primi come il 50% di 1/365 del reddito annuo individuato come base di calcolo per l’indennità di maternità, mentre per i secondi come il 50% della retribuzione convenzionale giornaliera per il lavoro svolto.

Bonus baby-sitting

In alternativa al godimento dei congedi descritti, è possibile optare per la fruizione di un buono per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 600 euro complessivi, spendibile durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche delle scuole. Il buono viene erogato mediante il c.d. “libretto famiglia”.

Il buono può essere fruito anche dai lavoratori autonomi non iscritti all’Inps, in seguito a comunicazione delle casse previdenziali di appartenenza.

Congedo non indennizzato per lavoratori dipendenti

Per i lavoratori dipendenti privati è prevista l’ulteriore possibilità di richiedere un congedo, non indennizzato e non coperto da contribuzione figurativa, nel caso in cui siano genitori (anche affidatari) di figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, per tutta la durata del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche delle scuole.

Condizioni per il godimento sono:

  • che non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
  • che entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti

Estensione dei permessi retribuiti ex art. 33 l. n. 104/1992 (Art. 24)

Sono riconosciute una tantum, ai lavoratori che godono dei permessi giornalieri di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 (pari a tre giornate mensili), ulteriori 12 giornate complessive di permesso, la cui fruizione potrà avvenire all’interno nei mesi di marzo e aprile 2020.

Si evidenzia che si tratta di dodici giornate complessive, da distribuire liberamente su tutto il periodo interessato, e non di dodici giornate mensili.

Lavoro agile (Art. 39)

I lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Ciò è ammesso fino al 20 aprile 2020.

Ai lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

 

EQUIPARAZIONE DELLA QUARANTENA ALLA MALATTIA (Art.26)

Si introduce un importante intervento a favore dei lavoratori posti in “quarantena” (ovvero sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, detta anche “autoisolamento”) e dei loro datori di lavoro, disponendo che:

  • la quarantena suddetta è equiparata alla malattia, che può quindi essere indennizzata dall’Ente previdenziale di riferimento (l’Inps, nella stragrande maggioranza dei casi) secondo le regole vigenti (art. 26, c. 1);
  • lo Stato si fa carico dell’integrazione retributiva prevista dai contratti collettivi e dei relativi oneri contributivi a carico del datore di lavoro (art. 26, c. 5), sia nel caso in cui vi sia indennità a carico degli Enti previdenziali, sia qualora non ricorra l’indennizzabilità (ad es.: impiegati del settore industriale, dirigenti etc.);
  • tale periodo di quarantena non è conteggiabile agli effetti del periodo di comporto.

Ricordiamo che nel concetto di “integrazione”, quando vi è indennizzo da parte dell’Ente previdenziale, rientra anche la c.d. “carenza”, cioè i primi 3 giorni.

L’attivazione della quarantena è certificata dal medico curante, sulla base del provvedimento di isolamento disposto dall’Autorità sanitaria competente ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. h) e i), d.l. 23 febbraio 2020, n. 6. Tuttavia, saranno considerati utili anche i certificati emessi prima del 17 marzo, data di entrata in vigore del decreto 18/2020, anche se emessi in assenza del provvedimento dell’Autorità sanitaria.

Sono quindi esclusi dalla misura in esame i provvedimenti di allontanamento dal lavoro disposti unilateralmente, come mera misura prudenziale, dal datore di lavoro.

Lavoratori disabili

Fino al 30 aprile 2020, il periodo di assenza prescritto dalle competenti autorità sanitarie a favore dei lavoratori dipendenti di seguito specificati, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’art. 19, c. 1, d.l. 2 marzo 2020, n.9.

I lavoratori dipendenti interessati sono quelli:

  • riconosciuti “disabili gravi” ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, oppure
  • in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992.

Modalità operative

L’art. 26 si limita a prevedere che i datori di lavoro presentino domanda all’Ente previdenziale: sarà necessario pertanto attendere le istruzioni specifiche.

I lavoratori effettivamente ammalati di Covid-19, ovviamente, continuano a essere trattati secondo le norme generali in materia di malattia.

 

INDENNITÀ UNA TANTUM PER LIBERI PROFESSIONISTI E COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI (Art.27)

Si prevede una specifica indennità, a valere per il mese di marzo 2020, a favore di:

  • liberi professionisti, purché titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020;
  • collaboratori coordinati e continuativi, purché “attivi” alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.

I collaboratori coordinati e continuativi, inoltre, devono rispettare i seguenti requisiti:

  • non devono essere titolari di pensione;
  • non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Misura e trattamento contributivo e fiscale

L’importo, uguale per tutti, è di 600,00 euro e non costituisce reddito ai fini contributivi e fiscali.

Modalità operative

Anche in questo caso, la norma si limita a prevedere che i beneficiari presentino direttamente domanda all’Inps: sarà necessario pertanto attendere le istruzioni specifiche.

Incumulabilita’ tra le indennita’ (Art. 31)

Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 (ossia le indennità erogate ai professionisti, ai lavoratori co.co.co, ai lavoratori autonomi, ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori agricoli e a quelli dello spettacolo)  non possono essere  tra loro cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

 

PROROGA TERMINI NASPI e DIS COLL

Proroga dei termini di presentazione della domanda di disoccupazione NASpI e DIS- COLL (Art. 33)

Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.

Inoltre, è stabilito che per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

 

INPS e INAIL: NORME IN MATERIA DI PROROGA O SOSPENSIONE DI TERMINI

Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale (Art. 34)

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.

Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione

 

Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici (Art. 37)

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

I termini di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335  sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo.

 

INAIL

Denunce di infortunio per contagio da COVID 19 in occasione di lavoro ed erogazione prestazioni indennitarie INAIL (Art. 42)

Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) contratta in occasione di lavoro, il medico certificatore (medico di base, medico competente etc.) redige il certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, le relative prestazioni indennitarie all’ infortunato. Le prestazioni indennitarie INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria disposte per infortunato con la conseguente interruzione della sua attività lavorativa.

I predetti eventi infortunistici indennizzati dall'INAIL non verranno computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico applicato al datore di lavoro sulla base dei criteri stabiliti dalla nuova Tariffa dei Premi entrata in vigore dal 1 gennaio 2019.

 

SOSPENSIONE DEI LICENZIAMENTI (Art. 46)

Procedure di Licenziamento Collettivo

A decorrere dal 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto legge, e per un periodo di 60 giorni decorrenti da tale data , i datori di lavoro non possono attivare procedure di licenziamento collettivo per esubero di personale.

Nel caso di procedure di licenziamento collettivo già attivate nel periodo tra il 23 febbraio ed il 17 marzo 2020, le medesime sono ugualmente sospese per un periodo di 60 giorni, sempre decorrenti dal 17 marzo 2020.

Licenziamenti Individuali

Per il periodo di 60 giorni decorrenti dal 17 marzo 2020 il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti che occupa, non può procedere ad effettuare licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604(ad es.per soppressione del posto di lavoro per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa ).

 

Si fa riserva di chiarimenti circa la preclusione relativa ad eventuali licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, notificati al lavoratore prima del 17 marzo 2020 , ma con cessazione del rapporto di lavoro prevista dopo tale data.


 

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