Confindustria Vicenza

Coronavirus: Rapporto tra indennità di malattia e Cig, Fis e Cig in Deroga

Indicazioni operative da parte dell'INPS

VI30970 | Lavoro e Previdenza

L'Inps, con il messaggio n. 1822 del 30 aprile 2020, fornisce importanti chiarimenti in ordine alla corretta definizione del rapporto intercorrente tra i diversi trattamenti di integrazione salariale (C.i.g., C.i.g. in Deroga e assegno ordinario FIS) e l'indennità di malattia.

 

In particolare, l'Istituto previdenziale esamina la fattispecie della malattia del lavoratore, avente diritto alla corresponsione della relativa indennità, con riferimento ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per i quali sia richiesto l'intervento delle misure di integrazione salariale.

Le regole di spettanza variano a seconda che il lavoratore sospeso sia a zero ore o soltanto con orario di lavoro ridotto e in base alla percezione della cassa integrazione o dell'assegno ordinario.

 

L'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 148/2015 prevede, in via generale, che il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista.

 

Inoltre, l'Inps specifica che non essendo intervenute modifiche alla disciplina in materia, la stessa continua ad applicarsi anche con riguardo alle domande di prestazioni di integrazione salariale intervenute nel corso dell'emergenza epidemiologica per COVID-19.

 

Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l'attività lavorativa è, infatti, totalmente sospesa, non c'è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà, quindi, nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.

 

Se l'intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell'attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l'indennità economica di malattia.

 

  • Malattia che precede la C.i.g.

Nel caso in cui lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa:

 

- se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in C.i.g. dalla data di inizio della stessa;

 

- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

 

In caso di sospensione a zero ore con percezione dell'assegno ordinario:

 

- se la malattia sia insorta durante il periodo di sospensione, la malattia non è indennizzabile, pertanto, il lavoratore continuerà a percepire l'assegno ordinario e non dovrà comunicare lo stato di malattia, in quanto non vi è l'obbligo di prestazione dell'attività lavorativa;

 

- se la malattia sia precedente l'inizio della sospensione, si possono verificare due casi:

 

1) se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia beneficerà delle prestazioni garantite dal FIS dalla data di inizio delle stesse;

 

2) se non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

 

In caso di riduzione di orario l'assegno ordinario non è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dall'indennizzabilità di queste ultime.

 

Le regole per la cassa integrazione salariale ordinaria si applicano in via analogica alla C.i.g. in deroga.
 

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