VI30782 | Edilizia Urbanistica e Territorio
Con ordinanza n. 37, del 3 aprile 2020, pubblicata sul B.U.R. in pari data ed efficace fino al 13 aprile compreso, il Presidente della Regione Veneto, oltre a prorogare l’efficacia delle misure contenute nella precedente ordinanza n. 33, ne ha disposte di ulteriori.
Le misure oggetto di proroga sono volte a disciplinare modalità di distanziamento sociale nella vita quotidiana delle persone (ad es: uso della bicicletta negli spostamenti consentiti; limitazione spaziale delle attività motorie e delle uscite con animali da compagnia) e nelle attività commerciali non sospese (accesso agli esercizi aperti da parte di un solo componente del nucleo familiare; obbligo di chiusura domenicale).
Ad esse se ne aggiungono di ulteriori, riguardanti:
Al “pacchetto” delle misure sopra richiamate se ne aggiunge un’altra che riguarda, invece, attività di competenza delle imprese di costruzione, con particolare riferimento a quelle impegnate nell’esecuzione di opere idrauliche (codice ATECO 42.91) e di consolidamento terreni (codice ATECO 43.99), non inserite nell’elenco di cui all’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 e, quindi, non sottratte in quanto tali alla sospensione di attività disposta dall’art. 1, lett. a), del citato DPCM.
Per tali attività l’ordinanza regionale consente comunque la prosecuzione, laddove sia funzionale ad opere collegate a stati di emergenza di protezione civile in essere.
Photo by Gerold Hinzen on Unsplash
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