Confindustria Vicenza

Coronavirus: la richiesta di certificazione “virus free” costituisce pratica commerciale sleale

In caso di violazione la norma prevede la sanzione pecuniaria amministrativa da 15.000 a 60.000 euro

VI30491 | Legislazione Tecnica

Il recente decreto legge n. 9/2020 sulle misure urgenti a sostegno delle imprese, ha qualificato come pratica commerciale sleale la richiesta dei clienti di produrre una certificazione “virus free” sui prodotti agro alimentari forniti. La violazione è sanzionata.

Pratica commerciale sleale
Nell’ambito dei rapporti tra clienti e fornitori di prodotti agro alimentari, la norma (4° comma, art. 33) vieta quale pratica commerciale sleale (ai sensi della direttiva UE 2019/633), “la subordinazione dell’acquisto dei prodotti a certificazioni non obbligatorie riferite a COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi” .

Sanzione pecuniaria e accertamento
In caso di violazione al divieto di richiedere tali certificazioni “virus free”, la norma (5° comma art. 33) prevede la sanzione pecuniaria amministrativa da 15.000 a 60.000 euro.

Autorità competente per l’irrogazione della sanzione è l’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agro-alimentari, che interviene d’ufficio o su segnalazione di qualunque interessato.



Photo by Pinar Kucuk on Unsplash

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