Confindustria Vicenza

Coronavirus: Richiesta CIGO ex art.1 c. 2  e 11 D.Lgs 148/2015 evento oggettivamente non evitabile

Termine di presentazione della domanda allì'Inps

VI30744 | Lavoro e Previdenza

La vigente normativa emergenziale (art.19, 20, 21 e 22 D.L.17 marzo 2020 n.18) emanata per introdurre ammortizzatori sociali speciali a sostegno del reddito dei lavoratori subordinati la cui attività sia stata sospesa a motivo dell’emergenza Coronavirus, non estende tali tutele ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia stato instaurato dopo il 23 febbraio 2020.

Allo stato l’unico ammortizzatore sociale che può essere attivato per tali lavoratori, da parte delle aziende che rientrano nel campo di applicazione della CIG ordinaria, è la richiesta di intervento della "cig ordinaria per evento oggettivamente non evitabile" di cui agli art.1  e 11 del D.Lgs 148/2015.

La citata normativa prevede infatti che per le domande relative a trattamenti di cassa integrazione ordinaria avanzate per eventi oggettivamente non evitabili, a cui si può ricondurre l’emergenza Coronavirus ,venga esclusa la verifica del possesso del  requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale da parte dei lavoratori interessati all’intervento.

Ove le  aziende abbiano già attivato o intendano attivare, a mezzo della preventiva informativa alle Organizzazioni Sindacali, tale tipo di richiesta, si ricorda che il termine della presentazione in via telematica della domanda all’INPS coincide con la  fine del mese successivo a quello in cui è iniziata la sospensione/riduzione dell’attività lavorativa (art.15 comma 2 Dlgs 148/2015).

Esempio periodo di cigo richiesto dal 6/4/2020 – termine di presentazione dell’istanza 31 maggio 2020.

A dette richieste, in quanto fuoriuscenti dalla disciplina emergenziale introdotta dal D.L. 18/2020, non si applicano infatti i termini eccezionali di presentazione  previste per le casse integrazioni ordinarie  richieste ai sensi dell’art.19 dello stesso D.L.

Sempre in quanto fuoriuscenti dalla speciale disciplina introdotta dal D.L. 18/2020 le richieste di cigo avanzate ex D.Lgs 148/2015 non potranno  retroagire rispetto al  giorno successivo a  quello di  inoltro dell’informativa preventiva, dovranno, salvo successive diverse indicazioni dell’INPS, essere inoltrate con allegata relazione tecnica che illustri l’evento oggettivamente inevitabile che ha comportato la sospensione/riduzione di attività e potranno essere autorizzate fino ad un periodo massimo di 13 settimane consecutive (3 mesi) salvo la possibilità di essere prorogate, per motivi eccezionali, per ulteriori periodi trimestrali fino ad un massimo di 52 settimane (12 mesi).

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