Confindustria Vicenza

Coronavirus: le semplificazioni doganali per la produzione di disinfettanti

Per l’emergenza COVID-19, semplificate le procedure per l’impiego dell’alcole denaturato.

VI30703 | Fisco

L’Agenzia delle dogane è intervenuta, con la Nota ADMUC/95971/RU, del 19 marzo (pubblicata nel sito dell' Agenzia, nella sezione dedicata all'emergenza Covid-19 e che alleghiamo) per dettare alcune semplificazioni temporanee delle procedure previste per l’utilizzo di alcool etilico, di norma denaturato con “denaturante speciale”, nella fabbricazione di prodotti con funzione igienizzante

Nell’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, le Dogane intendono così fronteggiare la progressiva carenza sia dell’alcool denaturato, sia dei denaturanti previsti dalla normativa.

Va ricordato che l’alcool etilico impiegato per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare gode dell’esenzione dall’accisa, in base all’articolo 27, comma 3, lettera b), del Dlgs n.504/1995 (Testo unico delle accise – TUA). La disciplina ordinaria per tale utilizzo è prevista dal Decreto ministeriale n.524/1996, all’articolo 2, comma 6 (allegato alla notizia), che prescrive le sostanze “denaturanti speciali” consentite, e l’iter che, dalla “denuncia” preventiva iniziale del fabbricante di disinfettanti, conduce al rilascio della licenza fiscale da parte dell’Ufficio delle dogane.

E’ rispetto a queste disposizioni “ordinarie” che la Nota in commento introduce alcune semplificazioni, per la durata dell’emergenza, che riassumiamo di seguito, secondo lo stesso ordine, numerazione e titoli dei paragrafi del testo ufficiale, che alleghiamo alla notizia. 

Visto l’elevato tecnicismo del documento, invitiamo gli operatori interessati a prenderne diretta visione.
 
I) Formule di denaturazione speciale dell’alcole

L’Agenzia delle dogane, ha disposto, in estrema sintesi, quanto segue:
- sono ammesse tutte le formule contemplate dall’articolo 2, comma 2, del D.M. n.524/1996, indipendentemente dalla correlazione indicata nel medesimo decreto;
- è consentito l’impiego di alcole denaturato con la formula di denaturazione del cosiddetto “eurodenaturante” (il caso è esaminato al paragrafo IV);
- sono ammesse le altre formule di denaturazione indicate nella Nota;
- sono consentite anche le “sostituzioni” previste dalla Nota (del metiletilchetone-MEK con acetone o con dietilftalato; dell’isopropanolo con acetato di etile, con alcol ter-butilico-TBA;  del timolo con eucaliptolo o con il mentolo);
- l’autorizzazione all’impiego delle formule di denaturazione riportate nella Nota prescinderà dalla richiesta del parere vincolante dell’organo centrale dell’Agenzia (Direzione centrale Antifrode e Controlli - Ufficio laboratori).
 
II) Censimento degli utilizzatori di alcole denaturato per uso esente. Utilizzatori Occasionali

Il fabbricante del prodotto disinfettante o igienizzante (ad esempio, farmacie, laboratori, centri di ricerca, eccetera) deve presentare un’istanza all’Ufficio delle dogane, secondo le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 6, del D.M. n. 524/1996, precisando, in particolare, 
- la formula di denaturazione ritenuta idonea, 
- i depositi fiscali fornitori di alcole denaturato speciale (alcole DS, in breve) e la quantità indicativa di alcole DS che intende utilizzare.

L’Agenzia delle dogane distingue quindi due ipotesi, a seconda che
1) il fabbricante sia già censito con la qualifica di “destinatario registrato” (art. 8, TUA), per effetto di precedenti denunce di impiego; oppure che
2) l’utilizzatore richieda per la prima volta l’autorizzazione all’impiego dell’alcole DS in uso esente, solo per le necessità contingenti legate al periodo emergenziale.
 
Nel caso 1), l’Ufficio rilascia l’autorizzazione alla fabbricazione del nuovo prodotto integrando quelle preesistenti ed il trasferimento dell’alcole DS è effettuato con il prescritto documento di trasporto e-AD, emesso dal depositario autorizzato;

Nel caso 2), l’Agenzia denomina tale fabbricante utilizzatore occasionale
Tale fabbricante deve allegare all’istanza, anche un’apposita dichiarazione di impiego, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR n.445/2000 (vale a dire, nella forma della dichiarazione sostituiva di atto di notorietà) recante i quantitativi di alcole DS condizionato, che si intende ritirare da ciascun fornitore. Analoga dichiarazione va presentata contestualmente a ciascuno dei propri fornitori.

L’Ufficio, rilascia all’utilizzatore occasionale l’autorizzazione all’impiego di alcole DS nell’uso esente, inviandone copia a ciascuno dei fornitori ed agli organi centrali dell’Agenzia (Direzione centrale Antifrode e controlli). Gli Uffici delle Dogane conservano la documentazione per i controlli successivi, al termine del periodo emergenziale, da svolgere anche mediante sopralluogo.

I fornitori degli utilizzatori occasionali inviano i quantitativi di alcole DS, con la scorta del DAS (o di altro documento di trasporto recante le medesime informazioni), sul quale sono riportati 

  • gli estremi della relativa fattura, nonché 
  • la dizione “alcole denaturato speciale per uso esente a seguito emergenza COVID 19 -autorizzazione UD (città) prot. xxxxx del xx/xx/xxxx”.

Al termine dell’emergenza, l’utilizzatore occasionale che intenda continuare la produzione dovrà attivare la procedura ordinaria di denuncia preventiva, prevista dall’articolo 2 del D.M. n.524/1996.

III) Utilizzo dell’alcole giacente in distillerie prive di opifici di denaturazione

Per consentire, in via eccezionale e per la durata dell’emergenza, l’effettuazione di denaturazioni straordinarie anche presso distillerie non munite di appositi opifici, le denaturazioni straordinarie saranno effettuate previa presentazione di comunicazione preventiva all’Ufficio delle dogane territorialmente competente ed alla presenza obbligatoria di un funzionario dell’Amministrazione finanziaria.

IV) Utilizzo dell’alcole denaturato generale con eurodenaturante

Per l’intera durata del periodo emergenziale, come richiamato nel paragrafo I, è ammesso l’impiego dell’alcole denaturato con “eurodenaturante” (vale a dire, la nuova formulazione nazionale dell’alcole denaturato con denaturante generale o alcole DG) per la fabbricazione dei prodotti in questione. 

Per i soli fini fiscali di competenza dell’Agenzia delle dogane (esclusi quindi i possibili profili sanitari), l’impiego di tale tipologia di alcole denaturato, ordinariamente reperibile presso i supermercati, per la produzione in esame può essere liberamente effettuato senza alcun vincolo di comunicazione o di preventiva autorizzazione da parte degli Uffici delle dogane competenti.

V) Procedura eccezionale e straordinaria per l’impiego di alcole puro nell’uso esente ex art. 27, comma 3, lettera b), del Dlgs. n.504/1995

Solo laddove, le circostanze contingenti rendano impossibile reperire le sostanze denaturanti necessarie per la denaturazione, e quindi le procedure fin qui esposte non risultino sufficienti per garantire la fornitura di alcole DS agli utilizzatori, l’Ufficio delle dogane, può autorizzare il trasferimento di alcole puro, non denaturato, in esenzione da accisa, verso gli utilizzatori stessi, in via assolutamente residuale e straordinaria.

A tal fine, l’Ufficio acquisisce preventivamente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dall’utilizzatore (ai sensi dell’art.47 del DPR n. 445/2000), attestante l’impossibilità oggettiva di reperimento presso i fornitori indicati, di alcole DS per i quantitativi necessari.

Anche per questa situazione, l’Agenzia distingue i due casi:
1) fabbricante già censito con la qualifica di “destinatario registrato”; e
2) utilizzatore occasionale;
nel caso 1), il fabbricante può ricevere il prodotto, con il prescritto e-AD, sulla sola base della predetta dichiarazione
nel caso 2), l’Ufficio delle dogane rilascia l’autorizzazione al trasferimento del prodotto limitatamente ai quantitativi richiesti per la fabbricazione dei prodotti in questione; il trasferimento è autorizzato, “per ciascuna fornitura”, solo per alcole puro condizionato in recipienti e per un quantitativo massimo non superiore a 100 litri.
 



Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

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