VI31080 | Lavoro e Previdenza
L’INAIL, con circolare n. 21 del 18 maggio 2020 in allegato, fornisce le istruzioni operative a legislazione vigente riguardanti le disposizioni in materia di sospensione dei versamenti relative ai premi per l’assicurazione obbligatoria contenute nel D.L. n.23/2020 e nel D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, e prevede, da parte dei soggetti interessati, una comunicazione all’Istituto delle sospensione dei versamenti e delle disposizioni applicate, nonché delle modalità (unica soluzione o rateale) dei versamenti al termine del periodo di sospensione.
L’INAIL si riserva di fornire ulteriori istruzioni in relazione alle anticipazioni di stampa riguardanti il rinvio a settembre della ripresa dei versamenti sospesi contenuto nel cosiddetto decreto “Rilancio” e alle modifiche al periodo di validità del documento unico di regolarità contributiva, oggetto di ulteriore intervento nel medesimo decreto “Rilancio”.
L’Istituto, in particolare, fornisce le istruzioni relative a:
L’INAIL precisa che gli interessati devono comunicare all’Inail di aver effettuato la sospensione dei versamenti, specificando la disposizione che hanno applicato e dichiarando altresì di essere in possesso delle condizioni previste dalla medesima disposizione per usufruire del beneficio, fermo restando i controlli successivi sull’effettiva sussistenza dei requisiti.
A tal fine è in corso di realizzazione un apposito servizio online, di cui sarà comunicata a breve l’operatività, che sarà reso disponibile sia ai titolari dei codici ditta che ai loro intermediari in possesso di delega. Nello stesso servizio gli utenti dovranno anche comunicare se al termine di ogni periodo di sospensione previsto dalle diverse norme applicabili intendono effettuare i versamenti in unica soluzione o mediante rateizzazione nel numero massimo di rate previsto dalle disposizioni in vigore.
In attesa del servizio online, per i casi urgenti costituiti soprattutto dalla sospensione, delle rate delle rateazioni di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 è necessario che i beneficiari trasmettano la comunicazione in questione tramite Pec alla Sede competente.
Gli interessati, inclusi coloro che hanno già inviato la comunicazione di sospensione con la modulistica allegata alle circolari Inail 11 marzo 2020, n. 7 e 27 marzo 2020, n. 11, dovranno in ogni caso ripresentare la comunicazione con il servizio online che sarà rilasciato.
L’INAIL fornisce istruzioni anche relativamente alla sospensione dei termini stabilità dall’art.103, commi 1-bis e 6-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 27/2020 (notificazione verbali unici di accertamento e notificazione; provvedimenti sanzionatori di diffida; pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta; presentazione scritti difensivi e ricorsi amministrativi; maturazione della prescrizione).
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