Confindustria Vicenza

Coronavirus: sospensione dei versamenti contributivi

Chiarimenti operativi Inps

VI31070 | Lavoro e Previdenza

L’INPS, con circolare n.59 del 16 maggio 2020, fornisce indicazioni in ordine all’applicazione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto, all’art.18, ulteriori disposizioni concernenti la sospensione dei versamenti contributivi per i mesi di aprile e maggio 2020, e, all’art.21, ha prorogato al 16 aprile 2020 i versamenti scadenti il 16 marzo 2020 (già prorogati al 20 marzo 2020 dal D.L. n.18/2020). 


In particolare, ai sensi dell’art.18 del D.L. n. 23/2020, vengono sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per

  • i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
  • gli stessi abbiano subito qualificate diminuzioni del fatturato o dei corrispettivi nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.  

La predetta diminuzioni del fatturato o dei corrispettivi  deve essere: 

  • di almeno il 33 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, nel periodo di imposta precedente (art.18, commi 1 e 2, D.L. n. 23/2020); 
  • di almeno il 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, nel periodo di imposta precedente (art.18, commi 3 e 4, D.L. n. 23/2020). 

I versamenti per i predetti mesi di aprile e di maggio 2020 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione sopra riportati che abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019. Per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato (art.18, comma 5, D.L. n. 23/2020). 

In proposito, l’INPS ha precisato che: 

  • il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile, potendosi, quindi, applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese. In particolare, laddove la riduzione del fatturato sia in misura corrispondente alla previsione normativa per il solo mese di marzo 2020, la sospensione dei termini dei versamenti contributivi sarà riferita unicamente a quelli in scadenza nel mese di aprile; laddove, invece, la riduzione del fatturato sia in misura corrispondente alla previsione normativa per il solo mese di aprile 2020, la sospensione dei termini dei versamenti contributivi sarà riferita soltanto a quelli in scadenza nel mese di maggio;
  • le disposizioni in trattazione non sospendono gli adempimenti informativi, ma unicamente i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020;
  • i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione, sono quelli con scadenza legale nell’arco temporale decorrente dal 1° aprile 2020 al 31 maggio 2020, ferma restando l’eventuale operatività disgiunta per il mese di aprile e maggio 2020;
  • nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall’Istituto, alle note di rettifica, nonché agli atti di recupero da accertamento amministrativo o di vigilanza le cui scadenze ricadano nel periodo di aprile e maggio 2020;
  • la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria. Pertanto, qualora il datore di lavoro - durante il periodo di sospensione - debba liquidare il trattamento di fine rapporto o le anticipazioni di cui all’articolo 2120 c.c., ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti “a debito” nella denuncia contributiva non assumendo invece rilievo le partite oggetto di sospensione contributiva.

 

Al fine della corretta comunicazione all'Inps della sospensione del pagamento dei contributi, l'Istituto precisa che:

  • ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga aventi scadenza tra il 1° aprile 2020 e il 31 maggio 2020, le aziende con dipendenti, inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> gli appositi codici di nuova istituzione (“N970”, “N971”, “N972”, a seconda del casi);
  • ai fini della compilazione del flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione, i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata INPS, riporteranno nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, gli appositi valori (“28”, “29”, “30”, a seconda del casi);
  • nella sospensione rientra anche  la prima rata di contribuzione sul minimale anno 2020 dovuta dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali. 

 

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