VI31070 | Lavoro e Previdenza
L’INPS, con circolare n.59 del 16 maggio 2020, fornisce indicazioni in ordine all’applicazione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto, all’art.18, ulteriori disposizioni concernenti la sospensione dei versamenti contributivi per i mesi di aprile e maggio 2020, e, all’art.21, ha prorogato al 16 aprile 2020 i versamenti scadenti il 16 marzo 2020 (già prorogati al 20 marzo 2020 dal D.L. n.18/2020).
In particolare, ai sensi dell’art.18 del D.L. n. 23/2020, vengono sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per
La predetta diminuzioni del fatturato o dei corrispettivi deve essere:
I versamenti per i predetti mesi di aprile e di maggio 2020 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione sopra riportati che abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019. Per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato (art.18, comma 5, D.L. n. 23/2020).
In proposito, l’INPS ha precisato che:
Al fine della corretta comunicazione all'Inps della sospensione del pagamento dei contributi, l'Istituto precisa che:
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