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Coronavirus. Test sierologici al lavoratore

Il Garante privacy ha pubblicato una nuova FAQ sui test sierologici per i lavoratori

VI31061 | Diritto d'impresa

Il Garante ha aggiornato le FAQ sul trattamento dei dati dei lavoratori nella emergenza sanitaria (vedi notizia n. VI30971 del 5 maggio), con una nuova FAQ (n. 7 allegata) sulla effettuazione di test sierologici ai lavoratori.

Offerta del servizio di test

Il datore di lavoro può offrire ai propri dipendenti, anche sostenendone in tutto o in parte i costi, il servizio di effettuazione di test sierologici su base volontaria presso strutture sanitarie pubbliche e private (es. tramite la stipula o l’integrazione di polizze sanitarie ovvero mediante apposite convenzioni con le stesse). Il datore di lavoro  non può conoscere l’esito dell’esame.

Il lavoratore, inoltre, può liberamente aderire alle campagne di screening avviate dalle autorità sanitarie competenti a livello regionale relative ai test sierologici Covid-19, di cui siano venuti a conoscenza anche per il tramite del datore di lavoro, coinvolto dal dipartimento di prevenzione locale per veicolare l’invito di adesione alla campagna tra i propri dipendenti. Anche in questo caso il datore di lavoro non può conoscere l’esito dell’esame, salvo diversa disposizione da parte dell’autorità sanitaria.

 

Ruolo del medico competente

Al di là della ipotesi di offerta del servizio di test ai dipendenti in generale, l’accertamento mediante test sierologici nelle aziende  è ammesso solo se disposto dal medico competente, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche in merito all’affidabilità e all’appropriatezza di tali test.

Solo il medico competente, infatti, in quanto professionista sanitario, tenuto conto del rischio generico derivante dal Covid-19 e delle specifiche condizioni di salute dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici  e suggerire l’adozione di mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori (cfr. par. 12 del Protocollo condiviso tra il Governo e le Parti sociali aggiornato il 24 aprile 2020).

Anche in tale ipotesi, il datore di lavoro non potrà trattare le informazioni sulle diagnosi, ma acquisirà solo i dati relativi al giudizio di idoneità del medico competente.  

Le visite e gli accertamenti, anche ai fini della valutazione della riammissione al lavoro del dipendente, devono essere posti in essere dal medico competente o da altro personale sanitario, e, comunque, nel rispetto delle disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti.

 



Photo by Drew Hays on Unsplash

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