Confindustria Vicenza

Coronavirus: trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegno ordinario e Cig in Deroga

Aspetti contributivi e istruzioni operative relative ai pagamenti a conguaglio e ai pagamenti diretti

VI30937 | Lavoro e Previdenza

L’INPS, con messaggio n.1775 del 27 aprile 2020, fornisce chiarimenti in ordine agli aspetti contributivi cui sono tenute le aziende autorizzate alle integrazioni salariali ordinarie, agli assegni ordinari e alla integrazione salariale in deroga, legate alla emergenza COVID-19, e le istruzioni operative e contabili relative ai pagamenti a conguaglio, nonché quelle da adottare nel caso di pagamento diretto.

Il messaggio si riferisce:

  • alle richieste di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario ai sensi dell’art. 13 del D.L. n.9/2020 e dell’art. 19 del D.L. n. 18/2020; 
  • alle richieste di cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’art. 14 del D.L. n.9/2020 e dell’art. 20 del D.L. n. 18/2020; 
  • alle richieste di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno in corso trattamenti di assegni di solidarietà ai sensi dell’art. 21 del D.L. n. 18/2020; 
  • alle richieste di cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 15 del D.L. n.9/2020 e dell’art. 22 del D.L. n.18/2020.

 

Per gli aspetti contributivi, l’Istituto precisa che: 

  • il contributo addizionale non è dovuto né in caso di trattamento di integrazione salariale ordinaria e di assegno ordinario, né in caso di cassa integrazione in deroga; 
  • tenuto conto che i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 9/2020 e dell’art. 19 del D.L. n 18/2020 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’art. 4, commi 1 e 2, e dall’art. 12 del D.lgs. n.148/2015, tali periodi non rilevano neanche ai fini della determinazione della misura dell'aliquota del contributo addizionale - previsto dall'art. 5 dello stesso decreto legislativo - eventualmente dovuti dai datori di lavoro per successivi periodi di integrazione salariale o per i residui periodi di integrazione salariale straordinaria interrotti ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 9/2020 o dell’art. 20 del D.L. n. 18/2020; 
  • i datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria dovranno continuare a versare le quote di TFR al predetto Fondo e applicheranno le consuete regole per il conguaglio delle prestazioni erogate ai lavoratori; 
  • i trattamenti di integrazione salariale ordinaria o di assegno ordinario anticipati dai datori di lavoro sono soggetti alla disciplina prevista dall’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n.148/2015 (termine semestrale di decadenza per il conguaglio);le imprese possono anche richiedere il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ordinaria e dell’assegno ordinario; 
  • nel caso dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, disciplinati dall’art. 15 del D.L. n. 9/2020 e dall’art. 22 del D.L. n. 18/2020, l’erogazione della prestazione avverrà, invece, esclusivamente con la modalità del pagamento diretto da parte dell’Istituto.

 

Con riferimento alle modalità operative ai fini del conguaglio dei trattamenti anticipati dal datore di lavoro, l’INPS precisa che: 

  • per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens, le aziende dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale; 
  • per le autorizzazioni che rientrano nei limiti previsti per le integrazioni salariali (sia per la CIGO che per il FIS che per i Fondi di solidarietà bilaterali) dal regime ordinario (D.lgs n. 148/2015) e per le quali la copertura degli oneri (compresi quelli derivanti dalla connessa contribuzione figurativa/correlata) rimane a carico delle rispettive gestioni di afferenza (come individuate al Titolo I e II del D.lgs n. 148/2015), devono essere riportati i codici di conguaglio già in uso (“L038” “Integr. Salar. Ord. per autorizzazioni POST D.lgs.148/2015”; “L001” “Conguaglio assegno ordinario”) con le consuete modalità operative; 
  • per le integrazioni salariali i cui oneri sono coperti dai finanziamenti previsti dal D.L. n. 9/2020 e dal D.L. n. 18/2020, sono stati istituiti nuovi codici di conguaglio che devono essere riportati con le modalità descritte nel messaggio, rispettivamente:
  • per la cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario ai sensi dell’art. 13 del D.L. n.9/2020 e dell’art. 19 del D.L. n. 18/2020;
  • per la cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’art. 14 del D.L. n.9/2020 e dell’art. 20 del D.L. n. 18/2020; 
  • per l’assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno in corso trattamenti di assegni di solidarietà ai sensi dell’art. 21 del D.L. n. 18/2020.

 

Con riferimento alle modalità operative ai fini del pagamento diretto, l’INPS precisa che: 

  • per le imprese interessate agli adempimenti afferenti i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto è necessario inviare il modello “SR41”, finalizzato al calcolo e alla liquidazione della prestazione; 
  • il flusso Uniemens per i lavoratori che godono della prestazione a pagamento diretto per l’intero mese, deve essere valorizzato esclusivamente con il codice LAVSTAT NR00 senza l’indicazione delle settimane e di evento figurativo; 
  • diversamente, ove i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto interessino una frazione di mese, il flusso dovrà essere compilato con le consuete modalità con riferimento esclusivamente al periodo non interessato dall’integrazione salariale a pagamento diretto, mentre per i periodi coperti da integrazione salariale a pagamento diretto i dati retributivi dei lavoratori saranno trasmessi tramite il modello “SR41”; 
  • relativamente agli assegni erogati, in applicazione dell’art. 19, comma 6, del D.L. n.18/2020, dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi disciplinati dall'art. 27, comma 1, del D.lgs n. 148/2015, i datori di lavoro, al fine di consentire l’accredito della contribuzione correlata sulla posizione assicurativa dei lavoratori interessati, dovranno comunque provvedere all’invio dei flussi Uniemens con le modalità indicate con specifico riferimento alle prestazioni autorizzate dal Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato (FSBA), al paragrafo 6.2 della circolare n.53/2019;
  • sono stati creati nuovi codici evento (elencati nel messaggio) all’interno del codice intervento 100, ai fini dell’individuazione delle prestazioni da erogare ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.L. n. 9/2020, nonché degli artt. 19, 20 e 21 del D.L. n. 18/2020;
  • le domande di CIG in deroga Regionali sono individuate dai “numeri decreto” convenzionali 33191, 33192, 33193, il cui codice intervento è “699”;
  • per le aziende cosiddette plurilocalizzate i trattamenti sono concessi direttamente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con appositi decreti che saranno individuati su Sistema Unico con il codice intervento n. “667” e il codice evento: “672” - CIG in deroga COVID-19 Aziende plurilocalizzate.

 

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