VI30479 | Comunicazioni associative
Il nuovo provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri detta le prescrizioni e le misure di contenimento dell’epidemia in atto, suddividendo il territorio nazionale in 3 aree:
Ferme restando le disposizioni di sospensione relative alle attività economiche stabilite per le aree della cosiddetta “zona rossa”, con riferimento alle aree di cui al precedente punto 2. è da evidenziare, in particolare, quanto segue:
Con riferimento alle norme previste per l’intero territorio nazionale va evidenziata la previsione in materia di Lavoro Agile.
In particolare il Decreto prevede, diversamente da quanto disposto finora, che il Lavoro Agile sia attivabile:
Resta necessaria la comunicazione dell’informativa al lavoratore (disponibile sul sito Inail) nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, prevista dall’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, che potrà essere resa anche in modalità telematica.
Sempre con riferimento alle norme applicabili sull’intero territorio nazionale, vige l’obbligo di adottare le misure igieniche elencate nell’allegato 4 del DPCM, fra le quali si evidenziano la lettera a) che impone in tutti i luoghi di aggregazione la messa a disposizione di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
Con la pubblicazione del DPCM 1 marzo 2020, cessano di produrre effetti il DPCM 23 febbraio 2020 e il DPCM 25 febbraio 2020. Cessa altresì di produrre effetto ogni ulteriore misura adottata, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6.
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