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Coronavirus: ulteriori disposizioni per la gestione dell’emergenza

Emanato il nuovo provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri

VI30479 | Comunicazioni associative

Il nuovo provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri detta le prescrizioni e le misure di contenimento dell’epidemia in atto, suddividendo il territorio nazionale in 3 aree:

  1. 10 comuni della Lombardia e 1 del Veneto – (allegato 1 – c.d. “zona rossa”)
  2. Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, Province di Pesaro e Urbino e Savona (allegato 2)
  3. Provincie di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona (allegato 3)

Ferme restando le disposizioni di sospensione relative alle attività economiche stabilite per le aree della cosiddetta “zona rossa”, con riferimento alle aree di cui al precedente punto 2. è da evidenziare, in particolare, quanto segue:

  • La sospensione fino all’8 marzo 2020 di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato
  • La sospensione fino all’8 marzo di tutte le attività riferite a:
    • Servizi educativi per l’infanzia
    • Attività didattiche nelle scuole
    • Attività di formazione superiore, comprese le Università
    • Corsi professionali e master
  • L’introduzione di limitazioni per le attività commerciali in genere, consistenti nel garantire un accesso contingentato, evitando l’assembramento di persone, ed il rispetto della distanza di almeno 1 metro fra le stesse.

Con riferimento alle norme previste per l’intero territorio nazionale va evidenziata la previsione in materia di Lavoro Agile.

In particolare il Decreto prevede, diversamente da quanto disposto finora, che il Lavoro Agile sia attivabile:

  • per tutto il territorio nazionale
  • per tutta la durata dello stato emergenziale, stabilito nella durata di 6 mesi
  • senza necessità di stipulare accordi individuali

Resta necessaria la comunicazione dell’informativa al lavoratore (disponibile sul sito Inail) nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, prevista dall’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, che potrà essere resa anche in modalità telematica.

Sempre con riferimento alle norme applicabili sull’intero territorio nazionale, vige l’obbligo di adottare le misure igieniche elencate nell’allegato 4 del DPCM, fra le quali si evidenziano la lettera a) che impone in tutti i luoghi di aggregazione la messa a disposizione di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.

Con la pubblicazione del DPCM 1 marzo 2020, cessano di produrre effetti il DPCM 23 febbraio 2020 e il DPCM 25 febbraio 2020. Cessa altresì di produrre effetto ogni ulteriore misura adottata, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6.

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