VI30613 | Rapporti con la P.A. e politiche territoriali
Il decreto legge "Cura Italia" n.18 del 17 marzo 2020 dispone, all’art. 104, la proroga al 31 agosto 2020 della validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da una pubblica amministrazione e scaduti o in scadenza successivamente al 17 marzo 2020.
La proroga di validità non è tuttavia efficace ai fini dell’espatrio.
I documenti oggetto del provvedimento sono quelli elencati all’art. 1, comma 1, lett. c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ossia:
Si evidenzia che viene pertanto prorogata, salva l’inefficacia ai fini dell’espatrio, anche la validità dei documenti equipollenti (art. 35 del D.P.R. 445/2000) alla carta di identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché' munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
Photo by Francesca Tirico on Unsplash
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