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Coronavirus, Cura Italia: norme in materia di contratti pubblici

Alcune disposizioni del D.L. 18/2020 intervengono in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi

VI30621 | Appalti Pubblici

Nel Titolo V del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, cd Decreto Cura Italia, recante ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, ve ne sono alcune che intervengono sulla disciplina dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, contenuta nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche.

Se ne indicano di seguito le principali.

Contratti di forniture, lavori e servizi finalizzati alla promozione all’estero del sistema Paese (art. 72, comma 2, lett. a)

Per la realizzazione degli interventi aventi ad oggetto:

  • una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19
  • attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all’estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE
  • iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche
  • misure previste nel Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia, di cui all’art. 30 del D.L. 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge 164/2014

i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con le modalità dettate dall’art. 63, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 (invito ad almeno 5 operatori economici).

Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi di rete per cittadini e imprese (art. 75)

Per le finalità in rubrica la norma consente alle amministrazioni aggiudicatrici ed alle autorità amministrative indipendenti di affidare – in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale ed antimafia – mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, l’acquisto di beni e servizi informatici.

L’invito deve essere rivolto ad almeno 4 operatori economici, di cui almeno una “start-up innovativa” o una “piccola e media impresa innovativa”, iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese.

Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali e speciali, previa verifica antimafia.

Il contratto può essere stipulato e la relativa esecuzione può essere avviata appena terminata la procedura di gara, in deroga ai termini dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2020 (c.d. stand-still).

Misure urgenti per il ripristino degli istituti penitenziari (art. 86)

Per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti penitenziari danneggiati, nonché per l’attuazione delle misure di prevenzione previste dai protocolli sanitari previsti dall’art. 2, comma 1, lettera u) del DPCM 8 marzo 2020, fino al 31 dicembre 2020 è autorizzata l’esecuzione dei lavori di somma urgenza con le procedure di cui all’articolo 163 del D. Lgs. 50/2016, anche in deroga al limite di spesa ivi previsti (euro 200.000) e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori, fatto comunque salvo il limite della soglia europea (euro 5.350.000).

Anticipazione del prezzo dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture (art. 91)

L’erogazione dell’anticipazione prevista dall’art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, prima della stipula formale del contratto di appalto.

Acquisto di forniture e servizi da parte del Servizio sanitario nazionale finanziato da donazioni private (art. 99, comma 2)

L’acquisto di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale, da utilizzare nelle attività di contrasto dell’emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell’art. 793 c.c. (donazione modale), avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie comunitarie (euro 139.000 per le autorità governative centrali; euro 214.000 per le restanti amministrazioni aggiudicatrici), a condizione che l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità.

Piattaforme per la didattica a distanza (art. 120, comma 3)

Le amministrazioni scolastiche acquistano mediante ricorso alle convenzioni-quadro Consip, al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e, qualora ciò non sia possibile, anche in deroga al Codice dei contratti pubblici:

  • piattaforme e strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza
  • dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme digitali, nonché per la necessaria connettività di rete,

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