Confindustria Vicenza

Decreto Liquidità e inquadramento dell'aiuto nella sezione del Temporary Framework

L'accesso alla garanzia non genera "de miminis" se il finanziamento mantiene le caratteristiche di importo e durata previste dall'art 13

VI31114 | Agevolazioni

Il Fondo Centrale di Garanzia offre agli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020, un intervento sotto forma di garanzia pubblica, consentendo di attivare nuovi finanziamenti a sostegno della liquidità di PMI e Mid-cap fino al 31 dicembre 2020.

Si ritiene opportuno segnalare che l’aiuto relativo alla concessione delle garanzie sui finanziamenti, di cui all'art. 13 del DL Liquidità, rientra nel "Quadro temporaneo (c.d Temporary Framework) per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", adottato dalla Commissione Europea e non nel regime "de minimis".

Pertanto l'accesso alla garanzia del Fondo Centrale, per tutti quei finanziamenti che abbiamo le caratteristiche di durata  e importo previste all'art 13, non va ad alimentare il plafond de minimis (€ 200.000 in 3 esercizi finanziari) ma si inquadra tra gli aiuti previsti dal Temporary Framework con un plafond massimo di ESL per azienda beneficiaria pari a 800.000 euro. 

Questo aspetto deve essere tenuto presente al momento della compilazione del modulo da inviare alla banca (Allegato 4).


 



Photo by Markus Spiske on Unsplash

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