Confindustria Vicenza

D.L. Ristori: contributo a fondo perduto per le attività economiche chiuse o limitate

Il Governo rinnova e amplia i contributi alle aziende la cui attività è stata bloccata o limitata dai recenti provvedimenti anti Covid-19

VI31879 | Agevolazioni

Ė stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori), che introduce ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e il sostegno a lavoratori e settori produttivi colpiti dalla pandemia da COVID-19.

Beneficiari 

L’art 1 introduce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1 del Decreto Legge. 
La platea dei beneficiari include anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni di euro (con un ristoro pari al 10% del calo del fatturato).
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato. 
 

Contributo

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente gli importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche e non puo' essere superiore a 150.000 euro. Esso rientra nell’ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" previsto dalla Commissione Europea.

Il contributo sarà erogato con modalità differenti a seconda che i nuovi beneficiari abbiano, o meno, già presentato l’istanza per l’ottenimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del DL 34/2020. 

Presentazione delle istanze ed erogazione del contributo 

I beneficiari riceveranno il contributo con la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle entrate in relazione a quanto previsto dal decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
Verrà erogato previa presentazione della domanda per quelle attività che non hanno usufruito dei precedenti contributi (con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze), mentre è prevista l’erogazione automatica sul conto corrente, entro il 15 novembre, per chi aveva già fatto domanda in precedenza.
Il calcolo del contributo avviene mediante applicazione di un coefficiente che va dal 100% al 400%, diversificato a seconda del codice ATECO, all'importo determinato secondo i criteri individuati dall'art. 25 del Decreto Rilancio.

A titolo esemplificativo:

-Soggetti che hanno già usufruito del contributo ex art. 25:

Codice ATECO 931300, attività di “Gestione di palestre”.
La quota riportata nell’allegato 1 è il 200%.
Se il soggetto con questa attività economica (prevalente) ha ricevuto, in base all’art. 25 del decreto Rilancio, un contributo di 4.000 euro, si vedrà accreditato sul proprio conto corrente l’importo di 8.000 euro, pari al 200% (quota riportata nell’allegato 1) del contributo già erogato (4.000 euro).

-Soggetti che non hanno già usufruito del contributo ex art. 25:

Contribuente con ammontare di ricavi 2019 di 600 mila euro. Codice  ATECO 561011, attività di “Ristorazione con somministrazione".
La quota riportata nell’allegato 1 è 200%.
Differenza tra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019: 50 mila euro.
Percentuale spettante: 15% (art. 25, comma 5, lettera c, D.L. n. 34/2020);
Contributo spettante: 15 mila euro (50.000x15%x200%).



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