VI30481 | Lavoro e Previdenza
Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2020, n. 52), sono previste ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).
In particolare, le modalità semplificate per l'attivazione dello smart working possono essere applicate dai datori di lavoro (imprese e professionisti) a ogni rapporto di lavoro subordinato, sull'intero territorio nazionale e per la durata dello stato di emergenza, ossia per sei mesi.
L'art. 4 del DPCM in esame prevede che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 possa essere applicata, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti:
Gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81 sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
Tale disciplina sostituisce le disposizioni di cui ai DPCM 23 febbraio 2020 e 25 febbraio 2020, che cessano di avere efficacia.
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