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Gestione rifiuti: deroghe per depositi temporanei, per stoccaggi e per smaltimento DPI

Con ordinanza regionale sono state disposte deroghe relative al deposito temporaneo, ai rifiuti costituiti da DPI (mascherine), ed agli stoccaggi

VI30884 | Ambiente

Considerate le difficoltà venutesi a creare per l’emergenza epidemiologica COVID-19, con ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 41 del 15 aprile 2020 sono state disposte le deroghe in seguito descritte.


Raddoppio dei limiti temporali e quantitativi del deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo in cui sono prodotti
Per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, ossia, al momento, fino al 31 luglio 2020 (1), in deroga ai limiti di cui all’art. 183, comma 1, lett. bb), del d.lgs. n. 152/2006, le modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti, per la gestione del deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo in cui sono prodotti sono le seguenti:
- avvio a smaltimento o recupero con cadenza almeno semestrale (invece che trimestrale), indipendentemente dalle quantità in deposito;
- oppure quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 60 metri cubi (invece che 30) di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi (invece che 10);
- ma in ogni caso, quando il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite quantitativo nell’arco dell'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ai 18 mesi (invece di un anno).

Smaltimento dei DPI usati per prevenzione al contagio da COVID-19
Per il periodo di sei mesi dalla pubblicazione dell’ordinanza n. 41/2020 del Presidente della Giunta regionale del Veneto, quindi fino a metà ottobre 2020, i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, camici, etc) utilizzati come presidi di prevenzione al contagio da COVID-19 da privati cittadini o da lavoratori di aziende produttive sono conferiti nel rifiuto urbano non differenziato e raccolti nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (resta la possibilità per le imprese di affidare questa tipologia di rifiuti anche ad altri soggetti autorizzati, diversi dai gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, a condizione che siano destinati ad operazioni di smaltimento).

Incremento fino al 20% delle quantità di rifiuti stoccabili (D15 ed R13) negli gli impianti autorizzati
Per il periodo di sei mesi dalla pubblicazione dell’ordinanza n. 41/2020 del Presidente della Giunta regionale del Veneto, quindi fino a metà ottobre 2020, i titolari di autorizzazioni allo stoccaggio di rifiuti possono aumentare le quantità stoccate fino al 20% delle quantità autorizzate, sia con riferimento al quantitativo massimo stoccabile nel corso dell’anno, sia con riferimento alla quantità massima istantaneamente detenibile.
La disposizione riguarda sia gli stoccaggi di rifiuti destinati allo smaltimento (D15), sia quelli di rifiuti destinati al recupero (R13) e qualunque sia il regime autorizzatorio (autorizzazione ordinaria ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006; AIA ai sensi del titolo II-bis della parte II del medesimo decreto; regime semplificato ai sensi degli articoli 214 e 216).
La possibilità di usufruire di tale disposizione, ossia di incrementare temporaneamente fino al 20% le quantità di stoccaggio autorizzate è subordinata alle seguenti condizioni:
- che siano comunque rispettate le disposizioni in materia di prevenzione incendi e quelle relative alla elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’art. 26-bis del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 (2);
- che l’aumento della capacità di stoccaggio non rappresenti una modifica sostanziale ai sensi del d.lgs. n. 152/2006;
- che, per gli stoccaggi autorizzati in regime semplificato ai sensi degli articoli 214 e 216 del d.lgs. n. 152/2006, non vengano superate le quantità massime fissate dall’allegato IV del d.m. 5 febbraio 1998;
- gli ampliamenti vengano effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche dei rifiuti interessati;
- che venga inviata all’Autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, alla Prefettura, all’ARPAV e ai Vigili del Fuoco, un'autodichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una relazione tecnica, redatta dal responsabile tecnico dell’impianto o altro tecnico abilitato, con la quale vengano attestati: 

1. le aree ed i quantitativi oggetto dell’aumento di stoccaggio;
2. il rispetto di quanto indicato nell’autorizzazione in essere;
3. il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’art. 26-bis del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113;
4. la garanzia di spazi adeguati di stoccaggio, dotati di opportuni sistemi di confinamento e contenimento, in relazione all’aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito;
5. il rispetto delle norme tecniche di stoccaggio e la presenza di adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali eluati prodotti dai rifiuti stoccati;
6. ove previsto nell’autorizzazione vigente in ragione della natura dei rifiuti, la presenza di sistemi di copertura atti a limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e/o le emissioni odorigene.

 

NOTE

1) Lo stato di emergenza sull’intero territorio nazionale è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 per la durata di sei mesi.
2) L’art. 26-bis del d.l. n. 113/2018 riguarda il “Piano di emergenza interna per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti

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