VI30954 | Lavoro e Previdenza
L’INPS, con messaggio n.1789 del 28 aprile 2020, ha fornito chiarimenti in merito all’eventuale integrazione di codici e importi omessi e ritrasmissione dei modelli Uniemens:
Decreto-Legge n. 18/2020
Competenza febbraio 2020 con scadenza 31 marzo 2020
Le aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 62, comma 2, del Decreto Legge n.18/2020, in relazione ai periodi di paga aventi scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens relativo al mese di febbraio 2020 senza aver potuto indicare il codice importo da riferire alla sospensione, come previsto dalla circolare n.52 del 9 marzo 2020, possono provvedere alla ritrasmissione della sola sezione aziendale, con l’inserimento del codice sospensione e del relativo importo, e contestualmente modificare i dati dichiarativi entro la data del 20 maggio 2020.
La stessa modalità e tempistica potrà essere utilizzata anche nel caso in cui siano state trasmesse le denunce relative al mese di febbraio 2020 prive dei codici di sospensione previste per le aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 61, commi 2 e 5, del Decreto Legge n. 18/2020.
Anche le aziende committenti obbligate al versamento della contribuzione alla Gestione Separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens relativo al mese di febbraio 2020 senza aver indicato il codice calamità relativo alla sospensione così come previsto dalla citata circolare, potranno provvedere alla modifica del flusso Uniemens.
Decreto Legge n. 23/2020
Competenza marzo 2020 con scadenza 30 aprile 2020
Le aziende che hanno già inviato il flusso Uniemens relativo al mese di marzo 2020 senza il codice importo relativo alla sospensione, come previsto dal messaggio n.1754 del 24 aprile 2020, potranno provvedere alla ritrasmissione della sola sezione aziendale, con l’inserimento del codice sospensione e del relativo importo, e contestualmente modificare i dati dichiarativi entro la data del 20 maggio 2020.
Anche le aziende committenti obbligate al versamento della contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens relativo al mese di marzo 2020 senza aver indicato il codice calamità relativo alla sospensione, potranno provvedere alla modifica del flusso Uniemens secondo le indicazioni fornite nel predetto messaggio.
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