Confindustria Vicenza

Pubblicate in Gazzetta le tabelle ACI 2020

Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI

VI30208 | Lavoro e Previdenza

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 47, alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, le tabelle nazionali recanti i costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI (articolo 3, c. 1,D.Lgs. 2.9.1997, n. 314).

Al riguardo si ricorda  che la Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160)  all'art. 1, comma 632-633,  ha sostituito la lettera a) del comma 4 dell'articolo 51 del TUIR) che stabilisce il criterio di determinazione del valore imponibile, ai fini fiscali ma anche contributivi, della concessione in uso promiscuo di veicoli (veicoli aziendali utilizzati oltre che per esigenze di lavoro anche per uso privato).

I veicoli indicati dalla norma sono: autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, autocaravan [autoveicoli indicati rispettivamente dalle lettere a), c) ed m) dell'articolo 54, comma 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992 - codice della strada], motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione. 

La nuova disposizione modifica, per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, la percentuale di concorrenza al reddito di lavoro dipendente imponibile da applicarsi sull'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.

Rimane fermo che il costo chilometrico  è desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile Club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle Finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo. 


In particolare, si prevede che: 

- per veicoli con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro (g/km), per la determinazione del reddito di lavoro dipendente venga assunto il 25 per cento (in luogo del 30 per cento); 


- per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km per la determinazione del reddito di lavoro dipendente venga assunto il 30 per cento (in linea con l’attuale misura); 


- per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km per la determinazione del reddito di lavoro dipendente venga assunto il 40 per cento per l’anno 2020 e il 50 per cento a decorrere dall’anno 2021; 


- per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km per la determinazione del reddito di lavoro dipendente venga assunto il 50 per cento per l’anno 2020 e il 60 per cento a decorrere dall’anno 2021.

 

La disciplina vigente al 31 dicembre 2019, la quale prevede l'applicazione di una percentuale unica per tutti i veicoli (pari al 30 per cento), continua ad applicarsi per veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020  (notizia VI30197 del 7 gennaio 2020).

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