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Coronavirus: autorizzazione per l'esportazione di dispositivi di protezione individuale

La Commissione UE rinnova, con modifiche, le limitazioni

VI30912 | Commercio estero

In vista della scadenza delle misure temporanee istituite con il Regolamento n. 2020/402 del 14 marzo (v. notizia n. VI30593 del 16 marzo 2020), che sottopone ad autorizzazione l'esportazione fuori dall'Unione di alcuni dispositivi di protezione individuale, la Commissione ha adottato il Regolamento n. 2020/568 del 23 aprile 2020 che ripropone, per un periodo di 30 giorni, le restrizioni all'esportazione.

Dal 26 aprile, sono subordinate all'ottenimento di un'autorizzazione, rilasciata dalle autorità nazionali competenti (per l'italia, il Ministero degli Affari Esteri; vedasi ns. notizia n. VI30647 del 20.3.2020) le esportazioni dei prodotti elencati nell'allegato I del provvedimento ed aventi le caratteristiche lì citate (i codici di tariffa doganale sono indicativi); trattasi di:

  • occhiali e visiere o schermi protettivi;
  • dispositivi per la protezione di bocca e naso;
  • indumenti protettivi.

Senza la presentazione dell'autorizzazione, l'esportazione è vietata.

Sono esentate dall'obbligo di autorizzazione le esportazioni verso la Repubblica di Albania, Andorra, la Bosnia-Erzegovina, le Isole Fær Øer, Gibilterra, la Repubblica d’Islanda, il Kosovo, il Principato del Liechtenstein, il Montenegro, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Macedonia del Nord, la Repubblica di San Marino, la Serbia, la Confederazione svizzera, lo Stato della Città del Vaticano e i paesi e territori d’oltremare elencati nell'allegato II del trattato UE nonché le esportazioni verso Büsingen, l’isola di Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla.

Sono ritenute prioritarie, ai fini della concessione dell'autorizzazione, le esportazioni per consentire la fornitura di dotazioni di emergenza nell'ambito degli aiuti umanitari, nonché  le esportazioni destinate a enti statali, organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico incaricati di distribuire i DPI o di metterli a disposizione delle persone colpite dalla Covid-19.

In ogni caso, le autorizzazioni possono essere concesse solo se la spedizione non costituisce una minaccia per la disponibilità dei suddetti prodotti nel mercato dello Stato membro in questione o altrove nell’Unione.
 



Photo by Anshu A on Unsplash

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