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Coronavirus – conferma della proroga di scadenze ed altri contenuti di interesse ambientale

Conversione in legge del DL “Cura Italia” conferma la proroga dei termini di alcuni adempimenti in materia ambientale

VI30978 | Ambiente

Il Parlamento in sede di conversione del decreto legge n. 18/2020, approvato dal Governo a seguito dell’emergenza Coronavirus, ha confermato le disposizioni che prevedono la proroga al 30 giugno 2020 dei termini relativi ad alcuni adempimenti in materia ambientale e quelle relative alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi in corso ed il prolungamento delle autorizzazioni in scadenza. Inoltre, ha introdotto una nuova disposizione che, sia pur limitatamente al periodo emergenziale, permette delle deroghe al regime del deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo di produzione. 


La legge n. 27/2020, nel convertire in legge il DL n. 18/2020 (notizia VI30631 del 19/03/2020) ne ha in gran parte confermato i contenuti relativi alla materia ambientale, apportando peraltro alcune integrazioni.
Di seguito si illustrano le principali disposizioni.

Sospensione dei procedimenti ed proroga della validità degli atti amministrativi in scadenza
In merito alle previsioni contenute nell’articolo 103 del DL n. 18/2020, la legge n. 27/2020, innanzitutto, ha confermato la previsione del primo comma stabilendo che ai fini del computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi in corso alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
Per quanto riguarda il comma 2, pur mantenendo il principio del rinvio della scadenza degli atti abilitativi, sono state introdotte alcune modifiche, stabilendo
– in modo espresso che fra tali atti rientrano anche le “autorizzazioni ambientali comunque denominate”,
– che si fa riferimento ad atti in scadenza fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 (per questa seconda data nel decreto legge n. 18/2020 si faceva riferimento al 15 aprile 2020),
– che gli atti “conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza” (nel decreto legge n. 18/2020 si faceva riferimento al 15 giugno 2020).

Proroghe adempimenti
Viene confermata la disposizione dell’articolo 113 del DL n.18/2020 nella quale è prevista la proroga al 30 giugno 2020 dei seguenti adempimenti:
1) presentazione del MUD (termine ordinario 30 aprile), al riguardo si segnala che le modalità di invio della comunicazione e la modulistica da utilizzare sono le medesime dello scorso anno;
2) comunicazione, da parte dei produttori/importatori, dei dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente (termine ordinario 31 marzo);
3) trasmissione, da parte del Centro di Coordinamento Nazionale dei produttori, all’ISPRA dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli (termine ordinario 31 marzo);
4) comunicazione, da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE, al Centro di Coordinamento RAEE delle quantità di rifiuti trattate (termine ordinario 30 aprile);
5) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (termine ordinario 30 aprile).

Deposito temporaneo dei rifiuti
La legge n. 27/2020 ha introdotto un nuovo articolo 113-bis nel quale si prevede una deroga al regime di gestione del deposito temporaneo dei rifiuti così come disciplinato dal d.lgs. n. 152/2006.
La nuova disposizione stabilisce che, fermo restando il criterio in base al quale vi è la possibilità di avviare i rifiuti a smaltimento o recupero con cadenza trimestrale a prescindere dalla loro quantità, in alternativa sia possibile detenere complessivamente 60 metri cubi di rifiuti, di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi (nella norma originaria i riferimenti quantitativi sono rispettivamente 30 e 10 metri cubi), in tal caso il limite temporale massimo di detenzione dei rifiuti è stato portato a 18 mesi (nella norma originaria il limite è fissato ad 1 anno), il tutto nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi.
Al riguardo si ricorda che la Regione del Veneto con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 41 del 15 aprile 2020 ha disciplinato il medesimo argomento prevedendo inoltre l’incremento da tre a sei mesi del criterio temporale (notizia VI30884 del 20/04/2020).



Photo by Eric Rothermel on Unsplash

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