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Coronavirus, DPCM 10 aprile: prorogato il contenimento fino al 3 maggio. Nuova lista Ateco.

Il nuovo Decreto ha effetto a partire dal 14 aprile.

VI30830 | Comunicazioni associative

Disponibile il testo del DPCM 10 aprile 2020 che, tra le altre cose, prolunga il contenimento fino al 3 maggio.

Il dispositivo è stato presentato in occasione della conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte.

Qui il pdf con il testo e i relativi allegati.

 

Queste sono le attività escluse dalla sospensione, che si aggiungono a quelle già presenti nell’allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020, sostituito dal D.M. MISE del 25 marzo 2020, e che quindi possono riprendere, senza necessità di alcuna comunicazione o autorizzazione, a partire dal 14 aprile 2020.

ATECO

DESCRIZIONE

2

Silvicoltura ed utilizzo aree forestali

16

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

25.73.1

Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili

26.1

Fabbricazione di componenti elettroniche e schede elettroniche

26.2

Fabbricazione di computer e unità periferiche

33.16

Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali

33.17

Riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario (esclusi i loro motori

42.91

Costruzione di opere idrauliche

46.49.1

Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria

46.75.01

Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura

81.3

Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione

99

Organizzazioni e organismi extraterritoriali

 

L’art. 2 del DPCM 10 aprile 2020 contiene la disciplina in precedenza contenuta nell’art. 1 del DPCM 22 marzo 2020, che viene, quindi, abrogato.

In particolare (in grassetto le novità):

• Il comma 1 sancisce la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3, nonché di quanto stabilito all’art. 1 per le attività commerciali e professionali;

• Il comma 2 consente anche alle attività sospese di proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

• Il comma 3 consente le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 146/1990: vengono espressamente riconosciute anche le filiere dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, purché le attività “a monte” di tali filiere siano autorizzate alla continuazione; le continuazione delle attività a supporto delle “filiere” è consentita previa comunicazione al Prefetto della provincia dove hanno sede, purché vengano indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiare dei prodotti e dei servizi attinenti alle attività consentite; la sospensione delle attività è disposta dal Prefetto , sentito il Presidente della Regione interessata, qualora non ritenga sussistere le condizioni per la loro prosecuzione; fino all’adozione del provvedimento di sospensione, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione;

• Il comma 4 consente le attività che erogano servizi di pubblica utilità ed i servizi essenziali di cui alla legge 146/1990

• Il comma 6 consente, previa comunicazione al Prefetto, le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, qualora dalla loro interruzione possa derivare un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo di incidenti. Il Prefetto, sentito il Presidente della Regione interessata, può sospendere le attività qualora non ritenga sussistere le condizioni previste dalla norma;

• Il comma 7 consente le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, previa comunicazione al Prefetto (in precedenza era prevista l’autorizzazione del Prefetto);

• Il comma 8 stabilisce che delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Prefetto informa il Presidente della Regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia;

• Il comma 10 stabilisce che le imprese le cui attività non vengono sospese debbono rispettare il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali;

• Il comma 12 stabilisce espressamente che per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e di sanificazione; è, altresì, consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

 

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