VI30832 | Comunicazioni associative
A seguito della pubblicazione del DPCM 10 aprile - che riepiloga e riordina le misure di contenimento previste nei precedenti provvedimenti e, quindi, sostituisce, tra gli altri, le previsioni e gli allegati di cui ai DPCM 11 marzo e 22 marzo 2020, nonché quelle di cui al DM 25 marzo 2020 – si segnala come vengano confermate le eccezioni alla sospensione, consentendo la prosecuzione delle seguenti attività e servizi:
Anche grazie al costante confronto con il Governo, il nuovo DPCM risolve alcune criticità applicative emerse nel corso delle ultime settimane, recependo anche gli orientamenti interpretativi contenuti nelle FAQ pubblicate da Confindustria.
Ad esempio, per le attività sospese e previa comunicazione al Prefetto è espressamente consentito:
Inoltre, sempre in linea con gli orientamenti di Confindustria, si rammenta che le FAQ pubblicate dalla Presidenza del Consiglio hanno già chiarito:
Il nuovo DPCM conferma poi:
Sulla base dell'impostazione sopra richiamata che, nei fatti, ricalca quella dei precedenti provvedimenti di sospensione, appare ragionevole ritenere che rimangano confermate le considerazioni espresse nelle FAQ di Confindustria, anche con riguardo al concetto di funzionalità (v. nostre FAQ 10 e ss.), di filiera estera (v. nostre FAQ 16 e 17), di e-commerce (v. nostra FAQ 28), largamente confermate nelle FAQ del Governo.
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