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Coronavirus: esportazioni di DPI libere verso alcuni paesi

La UE esenta da autorizzazione le spedizioni verso i paesi EFTA, San Marino e la Città del Vaticano

VI30666 | Commercio estero

Con il Regolamento di esecuzione 2020/426 del 19 marzo scorso la Commissione UE ha modificato quanto disposto dal Regolamento di esecuzione 2020/402 che ha subordinato l’esportazione di determinati dispositivi di protezione individuale alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione (ns. Notizia n. VI30593 del 16.3.2020).
Per effetto della modifica le esportazioni verso la Norvegia, l’Islanda, il Liechtenstein, la Svizzera nonché i paesi e territori d’oltremare elencati nell'allegato II del Trattato UE e le Faroe, Andorra, San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggette ad autorizzazione.

Il Regolamento stabilisce inoltre che, tra le varie ipotesi di concessione dell’autorizzazione, i paesi membri possono considerare anche l’esportazione di determinati quantitativi di specifici prodotti per garantire la fornitura di dotazioni destinate alle operazioni di emergenza effettuate da organizzazioni umanitarie in paesi terzi.

Il regime di autorizzazione istituito con il Regolamento di esecuzione 2020/402 è stato anche oggetto di una nota di orientamento della Commissione UE agli Stati membri, nella quale la Commissione ha precisato che l’obbligo di autorizzazione di esportazione riguarda i prodotti elencati nella tabella di cui all’allegato I del Regolamento di esecuzione, nella colonna «Descrizione». 

Fatti salvi i paesi espressamente esclusi, il regime si applica a tutte le esportazioni fuori dall’Unione verso tutti i paesi terzi, compresi i partner preferenziali. Non si applica agli scambi tra gli Stati membri dell’UE, compresi il Regno Unito che deve essere considerato uno Stato membro.

La domanda è presentata all’autorità competente dello Stato membro in cui l’esportatore è stabilito (ns. Notizia n. VI30647 del 20.3.2020).
Se i dispositivi di protezione si trovano in uno o più Stati membri diversi da quello in cui è presentata la domanda di autorizzazione di esportazione, tale circostanza deve essere indicata nella domanda. Se si trovano in più luoghi, vanno indicati tutti i luoghi.
Gli Stati membri devono trattare le domande di autorizzazione di esportazione entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui le autorità competenti dispongono di tutte le informazioni necessarie. Il termine può essere prorogato di cinque giorni lavorativi in circostanze debitamente giustificate.

Circa la concessione dell’autorizzazione la Commissione UE ha indicato che gli Stati membri possono concedere autorizzazioni di esportazione, e sarebbero tenuti a farlo, non solo nei casi di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento di esecuzione, che rappresenta un elenco indicativo, ma anche qualora l’esportazione non costituisca una minaccia per il reale fabbisogno di DPI nell’Unione e serva a soddisfare una legittima esigenza legata all’uso medico professionale o ufficiale in un paese terzo.
Tra gli altri elementi che le autorità competenti possono valutare è se la spedizione serva ad adempiere obblighi contrattuali assunti prima di un determinato periodo di riferimento, indicato dalla Commissione UE, nell'anno 2019. 

Nella nota viene sottolineato che il regolamento di esecuzione è stato adottato con l’intesa che gli Stati membri revochino le eventuali misure restrittive adottate a livello nazionale, riguardanti le esportazioni verso paesi terzi o gli scambi tra gli Stati membri, che vanno oltre le azioni finalizzate a garantire l’accesso prioritario a tale materiale a coloro che ne hanno maggiormente bisogno (ad esempio ospedali, pazienti, operatori sanitari, autorità di protezione civile).
 



Photo by Anshu A on Unsplash

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