Confindustria Vicenza

Coronavirus: evento di forza maggiore ed effetti per i contratti commerciali

Con il DPCM 22 marzo 2020 si può far valere la forza maggiore

VI30743 | Diritto d'impresa

  • Causa di forza maggiore

L’articolo 91, 1° comma del Decreto legge n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) aveva già precisato che : “ il rispetto delle misure di contenimento […]  è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti(vedi notizia n. VI30637 del 19 marzo 2020 ). Si può ora ribadire  quanto in essa precisato, in merito all’evento epidemiologico che stiamo vivendo come evento di forza maggiore,  in ragione del quale le aziende possono richiedere la sospensione dei contratti commerciali in essere stipulati antecedentemente, alla luce della sospensione generalizzata di attività produttive, disposta dal nuovo DPCM.

  • Sospensione delle attività produttive e inadempimento contrattuale

Il provvedimento da ultimo adottato dal Governo (DPCM 22 marzo 2020, articolo 1) dispone la sospensione delle attività industriali, produttive e commerciali per molte imprese (consentendo la prosecuzione delle sole attività considerate essenziali in questa fase e per quelle funzionali alle prime).

Come provvedimento dell’Autorità,  il decreto giustifica  anche la sospensione dell’esecuzione dei contratti a prestazioni corrispettive ad oggi in essere. Per effetto del provvedimento legislativo , quindi, le aziende per le quali opera la sospensione forzosa delle loro attività, potranno far valere tale provvedimento dell’Autorità come evento di forza maggiore, ai sensi dell’ articolo 1218, in quanto l’inadempimento della prestazione dovuta dall’azienda sospesa non è imputabile alla stessa azienda ma, appunto,  a ordine dell’Autorità.

In questo senso, le aziende saranno tenute a comunicare alle controparti con le quali hanno rapporti contrattuali commerciali in essere,  disciplinati dalla legge italiana,  la sospensione dell’esecuzione dei relativi contratti, specificando nelle comunicazioni: i) quale sia il contratto a cui si riferiscono e per il quale viene prevista la sospensione dell’esecuzione per fatto dell’Autorità; ii) il riferimento al DPCM 22 marzo (od anche a successive modifiche ed integrazioni) come provvedimento dell’Autorità in ragione del quale l’azienda si è trovata nell’impossibilità sopravvenuta di dare esecuzione al contratto citato; iii) l’impegno alla prosecuzione delle obbligazioni contrattuali non appena terminata l’emergenza epidemiologica e quindi venuta meno l’efficacia del provvedimento governativo, salvo che la impossibilità di adempiere si protragga così a lungo nel tempo che il debitore della prestazione non  può più essere ritenuto obbligato alla prestazione, o il creditore della prestazione non ha più interesse a conseguirla (art. 1256 c.c.).

Resta poi opportuno che la comunicazione venga trasmessa per iscritto e che ci sia conferma da parte del destinatario del suo ricevimento. Si suggerisce senz’altro l’uso della posta elettronica certificata.

In ragione di questa comunicazione, l’azienda non sarà pertanto tenuta agli adempimenti connessi al contratto considerato nella stessa, che di fatto resteranno sospesi fino al riavvio delle proprie attività aziendali, né al pagamento di penali per gli inevitabili ritardi nell’esecuzione degli adempimenti.

  • Ipotesi di risoluzione del contratto

Sempre in tema di contratti, vanno inoltre tenute presenti le disposizioni riguardanti la risoluzione per impossibilità sopravvenuta (art.t. 1463-1466 c.c., con particolare attenzione alla fattispecie dell’impossibilità parziale di cui all’art. 1464) e la risoluzione per eccessiva onerosità (artt. 1467 – 1469 c.c.).

  • Clausole contrattuali di forza maggiore

Quanto sopra precisato opera nell’ipotesi che i contratti con i terzi   non dispongano già in merito, contenendo apposite clausole di forza maggiore o comunque una disciplina in ragione della quale viene disposta la sospensione dell’esecuzione dei contratti o la risoluzione , al verificarsi di particolari eventi.  In quest’ultimi casi, l’azienda dovrà evidentemente rifarsi alla disciplina contrattuale ed anche le comunicazioni alle controparti dovranno intervenire in modo conforme a quanto previsto nei contratti stessi.

  • Contratti commerciali internazionali

Per quanto riguarda i contratti non disciplinati dalla  legge italiana, occorrerà verificare da un lato se i contratti prevedano apposite clausole di “forza maggiore” o di “hardship”(eccesiva onerosità sopravvenuta),  ed attenersi alle stesse; in mancanza,   occorrerà  verificare  cosa preveda  la legge applicabile al contratto e se  contempli il  principio dell’esenzione di responsabilità in caso di eventi sopravvenuti di forza maggiore.

  • Servizi della Camera di commercio di attestazione della forza maggiore

Sul sito della Camera di Commercio di Vicenza è ora stato attivato un servizio di richiesta e rilascio di certificazioni attestanti l’emergenza sanitaria in atto ed i provvedimenti governativi che ne sono conseguiti,  e che hanno limitato l’attività delle nostre imprese, fortemente condizionandone la capacità di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali. Tale attestazione potrebbe essere utile per poter invocare la forza maggiore in forza di specifiche clausole contrattuali presenti nei contratti di fornitura con clienti esteri.

Sulla modulistica e sulle procedure di richiesta e rilascio si rinvia alla nostra notizia VI30741.

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