Confindustria Vicenza

Coronavirus, Fase 2: rimborso viaggi soggiorni. Aggiornamento

Conversione in legge decreto Cura Italia. Disciplina rimborsi viaggi soggiorni

VI30964 | Diritto d'impresa

Si fa seguito alla notizia VI30487 del 4.3.2020 per segnalare che, in sede di conversione in legge del decreto Cura Italia (D.L.  n. 18/2020), è stato introdotto l'art. 88 bis che riformula la disciplina dei rimborsi di viaggi e soggiorni nel periodo di emergenza sanitaria. Nella prima fase dell'emergenza la disciplina era contenuta nell'art. 28 del dl.n. 9 del 2 marzo 2020.
La nuova norma, nel chiarire che ricorre la sopravvenuta impossibilità di cui all'art. 1463 c.c. con riferimento alle prestazioni relative ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico, individua in dettaglio le categorie di soggetti legittimate a chiedere il rimborso.
Tali soggetti potranno ottenere la restituzione di quanto versato comunicando al vettore, alla struttura organizzativa o all'organizzatore di appartenere a una delle categorie legittimate allegando i documenti che comprovano il servizio acquistato, senza dover fornire ulteriore prova dell'impossibilità sopravvenuta.
Il termine per la richiesta di rimborso è di 30 giorni, decorrenti secondo le modalità descritte dalla norma.
Il vettore, la struttura ricettiva o l'organizzatore del pacchetto turistico procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio o il soggiorno entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ma possono emettere in alternativa un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
La nuova norma, infine, regola il caso del recesso del vettore o della struttura ricettiva per impossibilità sopravvenuta. 
 

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