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Coronavirus: gestione della salute in azienda alla luce dell'ordinanza regionale del 13 aprile

Chiarimenti in merito alle disposizioni a contenimento del COVID-19 contenute nell'ordinanza della Regione del Veneto del 13 aprile 2020

VI30851 | Tutela della salute negli ambienti di lavoro

La Regione Veneto con propria ordinanza del 13 aprile ha disposto ulteriori misure a contenimento del COVID-19 con validità fino al 3 maggio. Le restrizioni contenute nell’ordinanza si applicano alla cittadinanza e non possono avere  incidenza sulle modalità di gestione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro delle attività produttive, poiché il decreto legge n. 19/2020 lo preclude (articolo 3, comma 1).

Negli ambienti di lavoro continuano ad applicarsi le misure di contenimento definite nel protocollo condiviso tra le parti sociali il 14 marzo 2020.

L'ordinanza conferma che tutte le attività produttive il cui esercizio è consentivo in questo periodo di emergenza sanitaria devono essere espletate nel rispetto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto tra le parti sociali il 14.3.2020.

Tale previsione rende valide tutte le misure e le modalità attuative previste in detto protocollo che sarà verificato e valutato dagli Spisal, che esercitano la funzione di vigilanza in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Conseguentemente le altre previsioni dell’ordinanza rilevano soltanto per la cittadinanza e non vanno a modificare quanto già previsto dai documenti nazionali per gli ambienti di lavoro, tenuto anche conto delle indicazioni della circolare regionale “Nuovo coronavirus – Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari” .
In particolare

  • l'obbligo per chiunque -  negli spostamenti all'esterno della proprietà privata - di utilizzare mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione igienizzante, si applica genericamente alla cittadinanza. Negli ambienti di lavoro rimane valido quanto previsto dal protocollo del 14 marzo: dove non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro devono essere indossati i dispositivi di protezione individuale.
  • la raccomandazione della misurazione della temperatura corporea  in tutte le attività economiche e sociali, con obbligo di allontanamento di coloro che presentano una temperatura superiore a 37,5 gradi, si applica a tutte le attività economiche di prossimità. Per gli ambienti di lavoro la misurazione della temperatura rimane una delle possibilità suggerite per ammettere i lavoratori negli ambienti stessi. In alternativa alla misurazione della temperatura possono essere adottate misure equivalenti, come, ad esempio, la dichiarazione del lavoratore di non avere temperatura superiore a 37,5  gradi;
  • la previsione del distanziamento interpersonale di 2 metri si applica alla cittadinanza. Negli ambienti di lavoro rimane valida la previsione del distanziamento di almeno 1 metro. Qualora tale distanza non possa essere rispettata dovranno essere indossati i dispositivi di protezione individuale.

Mascherine e dispositivi di protezione individuale

Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale da utilizzare negli ambienti di lavoro si precisa che, come chiarito dalla circolare del Ministero della Sanità  3572-18/03/2020-GAB-GAB-P (si veda a riguardo anche la notizia VI30699), 

1) le mascherine chirurgiche, per poter essere utilizzate negli ambienti di lavoro, devono essere dispositivi medici, oppure devono essere prodotte a seguito del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell’art. 15 del d.l. n. 18/2020. 
Le mascherine chirurgiche sono considerate dispositivi di protezione individuale ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, per quanto riguarda la protezione da COVID-19, come previsto dall’articolo 16, comma 1, del d.l. n. 18/2020.
Ricordiamo che le mascherine chirurgiche, con riferimento al contagio da coronavirus, non proteggono la persona che le indossa ma proteggono chi sta nell’ambiente circostante. Possono essere utilizzate negli ambienti di lavoro dove non sia prevista una protezione individuale delle vie respiratorie per altri rischi lavorativi.

2) le mascherine di protezione FFP2 o FFP3 sono dispositivi di protezione individuale ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, se sono marcate CE o se sono prodotte a seguito del rilascio dell’autorizzazione da parte di INAIL ai sensi dell’art. 15 del d.l. n.18/2020. 
Ricordiamo che questi dispositivi, se non sono dotati di valvola, con riferimento al contagio da coronavirus, proteggono sia la persona che li indossa sia chi sta nell’ambiente circostante.
Se invece questi dispositivi sono dotati di valvola, con riferimento al contagio da coronavirus, proteggono solo la persona che li indossa ma non chi sta nell’ambiente circostante.

3) gli schermi di protezione (cosiddetti “mascherine filtranti”) che non rispondono né alle caratteristiche delle mascherine chirurgiche né delle mascherine con protezione FFP2 o FFP3, non sono dispositivi di protezione individuale e non possono quindi essere utilizzate negli ambienti di lavoro come misure di protezione sostitutiva del rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, come ribadito anche nella citata circolare del Ministero della Salute n. 3572. 
L’immissione sul mercato di questi schermi di protezione deve avvenire da parte del produttore/distributore garantendo che questi non arrechino danni o rischi aggiuntivi agli utilizzatori soprattutto con riferimento al fatto che non sono sostitutivi della protezione data dal distanziamento sociale. 
A questo proposito si segnala la nota della Camera di Commercio Venezia e Rovigo in allegato, che richiama i produttori/distributori di questi schermi di protezione agli obblighi di segnalare che non si tratta di né di dispositivi medici né di dispositivi di protezione individuale.

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