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Coronavirus: nuovo protocollo di contrasto alla diffusione del virus nelle aziende per la Fase 2

Aggiornato il Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

VI30913 | Tutela della salute negli ambienti di lavoro

Il Governo, con l'obiettivo di rimodulare le misure di contenimento adottate sinora e dare l'avvio alla cosiddetta fase 2, sulla base delle analisi condotte da parte del Comitato Tecnico Scientifico, dell'Inail, dell'Istituto Superiore di Sanità, e del documento tecnico elaborato dal Governo stesso sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, ha invitato le Parti Sociali a condividere un nuovo Accordo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Il nuovo documento prodotto, confermando sostanzialmente la struttura del Protocollo originario del 14 marzo, introduce alcune nuove disposizioni tra le quali si evidenzia:

  • in premessa, la previsione del fatto che la mancata applicazione del Protocollo - da cui derivi l’impossibilità di garantire adeguati livelli di protezione - determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni. Ovviamente, la misura potrà essere adottata a giudizio delle autorità di vigilanza; 
  • il rientro in azienda di chi si è ammalato è condizionata al rilascio del certificato medico di avvenuta negativizzazione del tampone;
  • il datore di lavoro deve collaborare con le Istituzioni che decidano, in zone particolarmente a rischio, di adottare misure specifiche (come l’effettuazione del tampone);
  • la collaborazione tra le committenti e le imprese, e di entrambe con le autorità terze nella lotta al contagio;
  • la vigilanza del committente sul rispetto delle disposizioni anche riguardo al personale delle imprese terze che operano nei locali/cantieri del committente stesso;
  • l'iniziale sanificazione straordinaria al momento della ripresa per le imprese in zone maggiormente endemiche o in presenza di casi sospetti di COVID19;
  • l'adozione della mascherina nei luoghi comuni come tendenziale (“di norma”) quale regola generale aggiuntiva rispetto all’obbligo già esistente nei casi di distanza inferiore a 1 metro;
  • favorire lo smart working, con sostegno da parte del datore di lavoro;
  • il distanziamento sociale attraverso interventi degli spazi e del tempo;
  • l'attenzione alle modalità di trasporto per il raggiungimento del luogo di lavoro e del domicilio (preferenza per il mezzo privato o messa a disposizione, con le dovute cautele, di mezzi aziendali);
  • il medico competente, pur nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità, potrà suggerire mezzi diagnostici (es. tamponi) se lo riterrà utile;
  • l'opportuno coinvolgimento, per la ripresa, del medico nella individuazione dei lavoratori fragili (anche in relazione all’età) e per il reinserimento di quelli con pregressa infezione da COVID19;
  • la necessità, per il reinserimento dopo la malattia, di effettuare una visita anche a prescindere dalla scadenza del termine dei 60 giorni previsti dall’art. 41, comma 2, lett. e-ter del Dlgs n.81/2008 (confermando quindi che si tratta di una misura non prevista dal Dlgs n.81/2008);
  • il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, che si conferma dover essere costituito in azienda. In mancanza, potrà essere istituito al livello territoriale; le parti firmatarie del Protocollo nazionale potranno costituire, al livello territoriale o settoriale, Comitati anche con il coinvolgimento di soggetti pubblici (ASL, etc). 


Photo by Science in HD on Unsplash

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