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Coronavirus: obblighi per le persone che entrano in Italia dall’estero

Prorogati al 13 aprile 2020 gli obblighi introdotti dal DM 120/20 del 17 marzo 2020

VI30811 | Commercio estero

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro della salute, del 3 aprile 2020 n. 145, sono stati prorogati fino al 13 aprile 2020 gli obblighi delle persone che entrano in Italia dall'estero, escluso il personale viaggiante di imprese con sede legale in Italia.

Il decreto riguarda tutte le persone che entrano in Italia con qualsiasi mezzo di trasporto e che dovranno comunicare il loro ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente e sottoporsi a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario per 14 giorni; in caso di insorgenza di sintomi da virus, andrà segnalata la situazione all'azienda sanitaria con gli appositi numeri telefonici.

E’ prevista una deroga alle disposizioni per coloro che entrano in Italia con qualsiasi mezzo, per comprovate esigenze lavorative e per un tempo non superiore a 72 ore (salvo proroga per altre 48 ore), con obbligo di comunicare il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso e di presentare apposita dichiarazione nella quale si attesta di entrare esclusivamente per tale esigenza lavorativa; in caso di insorgenza di sintomi vi è l’obbligo di immediata segnalazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria e di isolamento.

Rispetto alle precedenti disposizioni (autodichiarazione) e come novità, ora per i conducenti di impresa di autotrasporto estera, è previsto l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale: su questo punto, non vi sono al momento istruzioni operative su come fare tale comunicazione.

La medesima comunicazione deve essere fatta anche se l’ingresso in Italia è avvenuto per il solo transito per raggiungere altro Stato (UE o extra UE). In tale ultimo caso, il periodo massimo di permanenza sul territorio nazionale è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento di tale periodo, si applicheranno gli obblighi di comunicazione e sottoposizione a sorveglianza sanitaria con isolamento fiduciario per 14 giorni.

Come segnalato con la notizia n. VI30795 del 7 aprile 2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diramato un nuovo modello di autocertificazione, tradotto anche in lingua inglese, valido per i conducenti professionali alle dipendenze di imprese con sede legale non in Italia.

Il modulo di autocertificazione dovrà necessariamente essere redatto e reso in lingua italiana; la versione in lingua inglese è una mera traduzione di cortesia, elaborata per agevolarne la comprensione da parte dei conducenti.

Le disposizioni in oggetto non si applicano al personale viaggiante appartenente ad imprese con sede legale in Italia (indipendentemente dalla loro nazionalità) e all'equipaggio dei mezzi di trasporto (oltre che al personale sanitario e lavoratori transfrontalieri).

 



Photo by chuttersnap on Unsplash

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