Confindustria Vicenza

Coronavirus: ordinanza Regione Veneto su spostamenti e attività economiche, sociali, commerciali

Le misure hanno durata dal 14 aprile al 3 maggio 2020 compreso.

VI30833 | Comunicazioni associative

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, l'ordinanza n. 40 del Presidente della Giunta regionale Luca Zaia recante ulteriori disposizioni rispetto alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. 
 

Le misure dell'ordinanza entrano in vigore a partire dal 14 aprile 2020 e hanno durata fino al 3 maggio 2020 compreso.

Il testo completo dell'ordinanza è disponibile, in pdf, in allegato.


Tra le altre misure, si segnalano:

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1, m) tutte le attività produttive ammesse, industriali, commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso, e di servizi, incluse quelle bancarie e assicurative, devono essere espletate nel rispetto, per i dipendenti, del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14.3.2020 in attuazione dell'articolo 1, comma 1°, numero 9, DPCM 11.3.2020; lo Spisal esercita la funzione di vigilanza sull'applicazione del protocollo; sono fatte salve le ulteriori misure più restrittive previste dai documenti adottati dalle singole strutture produttive in base al d.lgs. 81/08;

1, p). in tutte le attività economiche e sociali è raccomandato il controllo da parte dei responsabili dell'attività della temperatura corporea dei presenti, con obbligo di allontanamento di coloro che presentano una temperatura superiore a 37,5 gradi;



SPOSTAMENTI

1, c) negli spostamenti all'esterno della proprietà privata devono essere utilizzati mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione igienizzante, fatte salve le disposizioni specifiche di cui alle lettere k), m) e n) e al punto 2) relative al trasporto pubblico locale;

1, d) le uscite devono essere esclusivamente individuali, salvo l'accompagnamento determinato da esigenze di necessità e di tutela della salute quale nel caso di accompagnamento di disabili e minori di anni 14; deve essere rispettato in ogni caso il distanziamento sociale di metri due;

1, e) è vietata l'uscita di chi presenta temperatura corporea superiore a 37,5 gradi;

 



Photo by Bethany Beck on Unsplash

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