VI30725 | Fisco
La sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020, disposta dall’art. 83 del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia"), interessa sia i termini per l’impugnazione degli atti di accertamento, sia il pagamento degli importi dovuti in relazione ai medesimi avvisi di accertamento prima che gli stessi siano affidati in carico all’agente della riscossione.
Invece, ai sensi dell’art. 68 del medesimo decreto, la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 riguarda i termini di pagamento delle somme dovute in base agli atti d’accertamento già divenuti esecutivi ed affidati all’agente della riscossione (cartelle di pagamento) e che sono state oggetto di rateizzazione.
Queste sono le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate contenute nella Circolare 20 marzo 2020, n.5/E, che fornisce i primi chiarimenti in merito ai termini di sospensione dei versamenti derivanti dagli avvisi di accertamento esecutivi (previsti dall’art. 29 del D.L. n. 78/2010), stabilita dagli artt.68 e 83 del D.L. 18/2020 (cd. “Cura Italia”, cfr nostra notizia n. VI30610 del 18/3/2020), in corso di conversione in legge (atto n.1766/S).
Sul tema, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione fornisce, altresì, alcune FAQ esplicative relative alla sospensione dei termini di versamento delle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nelle quali viene precisato, tra l’altro, che non sono oggetto di sospensione le risposte dell’Agenzia alle istanze dei contribuenti di rateazione degli importi dovuti in base alle cartelle di pagamento (pertanto, Agenzia delle entrate-Riscossione anche nel periodo di sospensione tratterà le istanze in questione e invierà le risposte).
Più in particolare, il D.L. “Cura Italia”, sospende:
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 5/2020, al fine di delineare l’ambito applicativo della sospensione, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, dei termini di impugnazione degli avvisi di accertamento innanzi alle Commissioni Tributarie, ricorda che l’art.29 del D.L. 78/2010, nel disciplinare gli avvisi di accertamento esecutivi, stabilisce che:
In merito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la sospensione, dall’8 marzo al 15 aprile 2020, dei termini per il ricorso contro gli atti di accertamento esecutivi stabilita dal D.L. “Cura Italia” comporta anche la sospensione, per il medesimo arco temporale, del pagamento degli importi dovuti in relazione ai medesimi avvisi di accertamento (entro sessanta giorni dalla notifica, in acquiescenza oppure come riscossione provvisoria in presenza di ricorso).
Sul punto, la C.M. 5/E/2020 fornisce fornisce alcuni esempi, chiarendo che:
In base alle considerazioni che precedono, l’Agenzia delle Entrate chiarisce ulteriormente che agli accertamenti esecutivi di cui al citato art.29 (non ancora affidati all’agente della riscossione) non si applica la sospensione dei termini di versamento (dall’8 marzo al 31 maggio 2020), riferita alle somme derivanti dagli atti di accertamento esecutivi, che siano stati già affidati all’agente della riscossione (di cui all’art.68 del D.L. “Cura Italia”).
Inoltre, tenuto conto che, ai fini della disciplina della riscossione non viene previsto uno specifico termine di pagamento, l’Amministrazione finanziaria specifica che la sospensione dei versamenti si riferisce “ai versamenti dovuti dal contribuente relativamente ai carichi affidati per i quali lo stesso si è avvalso della modalità di pagamento dilazionato” (ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 602/73).
In sostanza, sulla base dei citati chiarimenti, i pagamenti delle imposte (IRPEF/IRES, IRAP ed IVA) derivanti da atti di accertamento esecutivi sono sospesi nel modo seguente:
Con riferimento, invece, alle FAQ, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si è soffermata, tra l’altro, sui seguenti aspetti:
Sul tema, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione chiarisce che non possono essere notificate nuove cartelle nel periodo di sospensione 8 marzo 2020 - 31 maggio 2020, neanche attraverso la posta elettronica certificata.
In caso di avvenuta notifica di una cartella, con scadenza dopo l’8 marzo 2020, opera la sospensione del pagamento fino al 31 maggio 2020. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020;
Le cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione (8 marzo – 31 maggio) possono essere rateizzate, con istanza da presentare all’Agenzia entro il 30 giugno 2020. Per le rateizzazioni già in corso, il pagamento delle rate in scadenza nel predetto periodo è sospeso fino al 30 giugno.
Anche nel periodo di sospensione, è possibile presentare istanza di rateizzazione delle cartelle all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che invierà le risposte.
Circa l’eventualità di attivare procedure cautelari durante il periodo di sospensione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione precisa che dall’8 marzo al 31 maggio non verrà attivata nessuna procedura cautelare (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento);
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione conferma che la rata della definizione agevolata (c.d. “Rottamazione-ter”) in scadenza 28 febbraio 2020 può essere pagata entro il 31 maggio 2020 e che, entro il medesimo termine va pagata anche l’eventuale ulteriore rata con scadenza già prevista a maggio.
Viene inoltre confermato che è rimandato al 31 maggio 2020 il pagamento della rata in scadenza al 31 marzo 2020 del “saldo e stralcio”.
In merito alla sospensione delle attività degli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, per l’evasione delle richieste urgenti è possibile accedere all’apposita sezione sull’emergenza COVID-19 che si trova sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it (FAQ 12).
Iscriviti e scopri tutti i vantaggi di essere un nostro associato
L'Associazione ha tra i suoi obiettivi principali quello di accrescere la cultura d'impresa