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Coronavirus, Cura Italia: sospesi accertamenti e riscossioni

Il Decreto "Cura Italia" sospende dall'8 marzo al 31 maggio 2020 l'attività di accertamento degli enti impositori e l'attività di riscossione.

VI30610 | Fisco

Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. Decreto “Cura Italia”, sospende dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori. Tali misure si affiancano a quelle relative alla sospensione di alcuni versamenti e adempimenti fiscali (cfr. nostre notizie n. VI30592 del 16 marzo 2020 e n. VI30604 del 18 marzo 2020).

Sono, altresì, sospesi i termini entro i quali l'Agenzia delle Entrate è tenuta a fornire risposta alle istanze di interpello, anche a seguito della presentazione della documentazione integrativa da parte del contribuente. 

Per le istanze di interpello presentate durante il periodo di sospensione, i termini per la risposta iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione (quindi, dal 1° giugno 2020).

In considerazione della situazione emergenziale, viene stabilito, inoltre, che, per il solo periodo di sospensione, la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, utilizzando la PEC ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

Infine, il Decreto proroga di due anni (quindi fino al 31 dicembre 2022) i termini di accertamento che scadono entro il 31 dicembre 2020.

Sono sospesi, altresì, tutti i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 derivanti da:
- cartelle esattoriali;
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
- atti di accertamento emessi dalle Dogane;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.
I versamenti sospesi devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione ossia entro il 30 giugno 2020.

Viene disposto anche il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020 relativo alla rottamazione ter nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di c.d. "saldo e stralcio".

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