Confindustria Vicenza

FAQ Coronavirus: le risposte alle principali domande dalle imprese | aggiornato 18 marzo

Indicazioni pratiche per rispondere rapidamente alle esigenze delle aziende e agevolare l'operatività

VI30458 | Comunicazioni associative

Le imprese italiane proseguono regolarmente la propria attività nel rispetto delle nuove prescrizioni.


Il DPCM 11 marzo fa salve le previsioni dei precedenti DPCM 8 e 9 marzo, non incompatibili con le nuove disposizioni.

Tra quelle vanno ricordati in particolare i divieti di :

  • spostamenti delle persone fisiche non motivati da comprovate esigenze lavorative;
  • ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico".

Per agevolare l'operatività delle imprese Confindustria Vicenza ha predisposto un fac simile di testo utilizzabile dal datore di lavoro (aggiornato il 24 marzo) che dichiara la necessità che il dipendente, per esigenze lavorative, debba spostarsi.

Allo stesso scopo, il Ministero dell'Interno ha diffuso un nuovo modulo di autodichiarazione (aggiornato il 26 marzo).

Tale modulo può essere:

  • precompilato e presentato al momento dell’eventuale controllo,
  • oppure compilato al momento dell'eventuale controllo.

Nel primo caso vanno lasciati in bianco i campi "Data, ora e luogo del controllo" e lo spazio per la firma "L'Operatore di Polizia", questi spazi saranno infatti compilati al momento dell'eventuale controllo, con l'intervento dell'Operatore di Polizia.

Il nuovo DPCM 11 marzo, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, all'articolo 1 numeri 7-8-9-10 elenca le prescrizioni da adottare per le attività produttive e professionali raccomandando che :.

  • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  • per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;

L’art.1 - numero 2 - esclude dalla sospensione delle attività di ristorazione, le mense ed il catering continuativo contrattuale, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

Inoltre sono escluse dalla sospensione prevista per i servizi alla persona:

  • Lavanderie e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

Di seguito si riportano le risposte alle principali domande che arrivano da parte delle aziende, e che riguardano principalmente:
  • la corretta gestione dei rapporti con i propri collaboratori
  • le relazioni e il commercio con paesi esteri

L'elenco delle domande sarà tenuto costantemente aggiornato.

 

 


 


GESTIONE RISORSE UMANE

FAQ 1 – Cosa deve fare un’azienda nel caso venga a conoscenza che un proprio dipendente è positivo al Coronavirus?

Deve immediatamente contattare l’Asl competente per chiedere indicazioni operative sulle misure da adottare nei confronti dei dipendenti e dei luoghi di lavoro, collaborando con l’azienda sanitaria nel mettere subito a disposizione le informazioni in proprio possesso al fine della ricostruzione di eventuali contatti sul lavoro.

 

FAQ 2. Come gestire il personale fino al 3 aprile 2020?

Il DPCM 9 marzo 2020 prescrive di evitare gli spostamenti delle persone su tutto il territorio nazionale, salvo che per “comprovate esigenze lavorative”. Con comunicato stampa il Ministero dell’interno ha previsto la modalità dell’autodichiarazione anche utilizzando moduli forniti seduta stante dalle forze di polizia. Tuttavia, si consiglia alle imprese, di gestire l’emergenza fornendo a tutto il personale che non possa lavorare in remoto, una dichiarazione del datore di lavoro.

 

FAQ 3. Che misure precauzionali generali posso adottare a livello aziendale per far fronte all’emergenza Coronavirus?

In relazione al nuovo DPCM 11 marzo 2020 l'art. 1 lett. b prescrive l’adozione di protocolli di sicurezza in azienda, al fine di agevolare le aziende nella definizione di tali misure, Confindustria Vicenza ha elaborato uno schema di protocollo di sicurezza anti-contagio.

Si riportano inoltre di seguito le indicazioni della Regione Veneto.

a) Rispettare i provvedimenti in materia di salute pubblica dando dare massima diffusione alle informazioni e alle raccomandazioni prodotte esclusivamente da soggetti istituzionali (es. linee guida contenute nell’allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020);

b) Adottare misure per il contenimento del contagio:

  • limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione, attraverso una serie di misure, da adottare qualora possibile anche dal punto di vista organizzativo (sono altresì possibili soluzioni alternative di pari efficacia):
  • favorire la modalità del lavoro a distanza (cosiddetto “lavoro agile” o “smart working ”) vedi FAQ 10 e la Guida al Lavoro Agile (smart working) predisposta da Confindustria Vicenza;
  • evitare incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es. congressi, convegni), privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza;
  • privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione tra i presenti);
  • regolamentare l’accesso agli spazi comuni destinati alle mense, allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), programmando il numero di accessi contemporanei o dando disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione tra i presenti) vedi FAQ 11;

c) Adottare misure rafforzative di comportamento e prassi igieniche, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni (anche occasionali), quali:
  • evitare contatti stretti con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni;
  • sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l’igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
  • disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni;
 

FAQ 4. Posso chiedere ai miei dipendenti o a terzi (visitatori, clienti) il rilascio di dichiarazioni circa il loro contatto con persone contagiate o il loro soggiorno / transito/ provenienza da zone a rischio epidemiologico?

No, non è previsto. Va tuttavia ricordato al proprio personale di segnalare tempestivamente al proprio medico di base ed al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente se è rientrato in Italia dal 22 febbraio 2020 in avanti dopo aver soggiornato in Cina od altri Paesi a rischio (individuati dall’OMS). Analoga comunicazione potrà essere fornita anche ai visitatori (clienti e fornitori).

 

FAQ 5. Come posso gestire casi specifici connessi all’emergenza Coronavirus?

In attesa di più specifiche indicazioni a livello nazionale, vanno seguite le indicazioni della Regione Veneto.

caso 1) Il lavoratore, anche asintomatico, che non rispettando il divieto di allontanamento da uno dei Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio si presenta al lavoro:

  • non va adibito ad attività lavorativa;
  • deve essere essergli fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e
  • gli si deve dare indicazione di tornare e rimanere a casa, dandone contestuale informazione alle autorità competenti.

caso 2) Il lavoratore con sintomatologia respiratoria, anche lieve, o lavoratore asintomatico che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto (1) con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro:
  • non va adibito ad attività lavorativa;
  • gli deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e
  • gli si deve dare indicazione di tornare e rimanere a casa (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dello stato di malattia;
  • finché il soggetto permane all’interno dell’azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori).

caso 3) Nel caso del lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria), gli addetti al primo soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza aziendali:
  • devono indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica,
  • far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 118.

caso 4) Nei confronti del lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):
  • non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizioni le informazioni in proprio possesso al fine della ricostruzione di eventuali contatti.

caso 5) Nel caso del lavoratore in procinto di recarsi all’estero in trasferta lavorativa:
  • il Servizio di Prevenzione e Protezione deve acquisire le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali (es. portale OMS) al fine di valutare, in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista;
  • prima della partenza il lavoratore va informato in merito alle disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione.

caso 6) Nei confronti del lavoratore in procinto di rientrare dall’estero da trasferta lavorativa:
  • disporre che il lavoratore rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, per l’adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

caso 7) Il lavoratore che rientra al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia:
  • va riammesso e non necessita di alcuna specifica certificazione, ad eccezione dei periodi superiori a 60 giorni continuativi, come già previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
 

FAQ 6 - Come gestire il caso di un dipendente venuto a contatto stretto con un soggetto risultato positivo al COVID-19?

In questo caso il dipendente deve prendere immediato contatto con le Autorità sanitarie territorialmente competenti (si veda anche FAQ 9) al fine di consentire loro di applicare le misure necessarie quali l'eventuale quarantena con sorveglianza attiva per quattordici giorni.

 

FAQ 7. Cosa possa fare se un lavoratore, che non rientra nelle casistiche sopra descritte, chiede espressamente di essere esonerato dall’attività lavorativa?

In tal caso l’azienda potrà valutare la concessione di ferie e / o permessi a carico del monte ore individuale.

 

FAQ 8 - Devo aggiornare il documento di valutazione dei rischi?

No, non è necessario aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) in relazione al rischio da COVID-19 (ad eccezione del caso in cui il rischio biologico sia un rischio di natura professionale già presente nel contesto espositivo dell'azienda). Viene invece indicato che potrebbe essere utile per esigenze di natura organizzativa / gestionale, redigere un piano di intervento o una procedura per la gestione dei casi di seguito indicati (casi da 1 a 7).

 

FAQ 9 - Quali sono le istituzioni preposte alla gestione operativa dell'epidemia e all'individuazione dei casi?

Salve diverse nuove indicazioni nazionali, le istituzioni preposte alla gestione operativa dell'epidemia e alla individuazione dei casi e dei contatti sono le strutture del Servizio Sanitario territorialmente competenti, che per avere informazioni sono attivi il numero nazionale di pubblica utilità (1500), il numero verde regionale (800462340) e i numeri delle singole aziende sanitarie locali e che per le valutazioni è a disposizione il proprio medico di medicina generale o il servizio di continuità assistenziale.

 

FAQ 10. Posso attivare lo smart working (lavoro agile)?

, fin da subito. Lo smart working è ora applicabile in tutto il territorio nazionale anche senza accordo individuale e fino al 31 luglio 2020.

Gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 27 maggio 2017 n.81 potranno essere assolti in via telematica utilizzando la modulistica disponibile sul sito dell’INAIL.

Si ricorda che l’attivazione dello smart working va preventivamente comunicata agli enti competenti (cliclavoro). Nella procedura telematica di comunicazione dell’avvio dello smart working, l’accordo individuale è sostituito da un’autocertificazione che il lavoro agile si riferisce ad un soggetto appartenente ad una delle aree a rischio. Nel campo “data di sottoscrizione dell’accordo" va inserita la data di inizio dello smart working. Per un approfondimento vedi anche la Guida al Lavoro Agile (smart working) predisposta da Confindustria Vicenza.

 

FAQ 11. È necessario disporre la chiusura della mensa aziendale?

Il DPCM 11 marzo 2020, esclude dalla sospensione delle attività di ristorazione le mense aziendali ed i catering continuativi su base contrattuale. Tuttavia per tali attività, il servizio deve essere espletato mettendo gli avventori nelle condizioni di rispettare la distanza di almeno un metro.

 

 


 



COMMERCIO E RELAZIONI CON L'ESTERO

FAQ 12. Dove si trovano le informazioni circa eventuali misure restrittive per l'ingresso di lavoratori italiani in Paesi esteri?

Per conoscere in tempo reale le eventuali misure precauzionali o restrittive adottate da Paesi esteri in relazione all'ingresso di persone provenienti dall'Italia, consulta i continui aggiornamenti pubblicati nel nostro notiziario o visita il sito web della Farnesina (Ministero degli Affari Esteri) ViaggiareSicuri o attraverso l'APP "Unità di Crisi" www.viaggiaresicuri.it.

 

FAQ 13 Che fare con i dipendenti di ritorno da paesi esteri?

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro della salute, sono stati stabiliti gli obblighi delle persone che entrano in Italia dall'estero, in relazione all'attuale situazione di emergenza sanitaria.
Il decreto, di data 17 marzo 2020 n. 120, riguarda tutte le persone che entrano in Italia con qualsiasi mezzo di trasporto e che dovranno comunicare il loro ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente; sottoporsi a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario per 14 giorni; in caso di insorgenza di sintomi da virus, segnalare la situazione all'azienda sanitaria con gli appositi numeri telefonici.

È prevista una deroga a tali disposizioni per coloro che entrano in Italia con qualsiasi mezzo, per comprovate esigenze lavorative e per un tempo non superiore a 72 ore (salvo proroga per altre 48 ore).

 

FAQ 14. Cosa rispondere al cliente preoccupato per la merce che gli stiamo spedendo?

L’OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato (come riporta l'opuscolo "Dieci comportamenti da seguire" predisposto dal Ministero della Salute) che le persone che ricevono pacchi non sono a rischio di contrarre il nuovo Coronavirus, perché non è in grado di sopravvivere a lungo sulle superfici.

Con comunicato dell’8 marzo 2020 il Ministero degli Esteri ha chiarito che tutte le merci possono entrare e uscire dai territori interessati.

 

FAQ 15 L’emergenza sanitaria sta bloccando la filiera produttiva in cui la mia azienda opera. Tra cliente e fornitore si può invocare la forza maggiore?

L’effettiva applicabilità della forza maggiore dipende da quanto è stabilito nel contratto di vendita e da quanto dispone la legge applicabile:

  • Se nel contratto è previsa una clausola di forza maggiore, va verificata l’operatività della stessa in relazione all’emergenza sanitaria attuale.
  • Se nulla è disposto, è la legge applicabile al contratto a regolare la fattispecie concreta.
  • Se la legge applicabile non è indicata nel contratto, va individuata in base alle norme di diritto internazionale privato del Paese in cui si trova il giudice competente a definire la controversia; in Italia è previsto che ai contratti internazionali di compravendita si applichi la legge del Paese in cui risiede il venditore.
 

FAQ 16. Cos’è la forza maggiore? Esiste una definizione uniforme a livello internazionale?

Non esiste una definizione uniforme a livello internazionale di forza maggiore.

La Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili del 1980 la definisce (all’art. 79) come un impedimento non imputabile al soggetto obbligato, non previsto e non prevedibile al momento della conclusione del contratto e non evitabile.

Sarà dunque il contratto o la legge applicabile a definire cos’è la forza maggiore e quando e come opera. In ogni caso il concetto di forza maggiore così come definito nella Convenzione di Vienna è riconosciuto dagli operatori del commercio internazionale, tanto che la Camera di Commercio Internazionale ha redatto una clausola standard che può essere riportata o richiamata nel contratto.

 

FAQ 17 Il mio contratto non disciplina la forza maggiore ed è sottoposto alla legge italiana. Posso invocare la forza maggiore?

Invocarla, certamente. L’articolo 91 del Decreto “Cura Italia” dice espressamente che il rispetto delle misure di contenimento della epidemia è sempre valutata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., ai fini della esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

 

FAQ 18. Quali sono le conseguenze generali della forza maggiore?

Normalmente la forza maggiore porta, dopo un periodo di tempo stabilito dalle parti, alla risoluzione contrattuale.

 

FAQ 19. Si potrebbero invocare altri strumenti negoziali nell’interesse di mantenere la relazione commerciale?

Sì, si potrebbe valutare l’operatività di un’eventuale clausola di Hardship.

Nel commercio internazionale e in particolare nella formulazione che ne dà la Camera di Commercio Internazionale, l’Hardship riguarda i casi in cui l’obbligazione contrattuale è diventata più onerosa a causa di circostanze (esterne al soggetto obbligato) non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

In questo caso il vantaggio consisterebbe nel fatto che prima della risoluzione contrattuale, le parti dovrebbero rinegoziare i termini contrattuali.

Non esiste una definizione uniforme di Hardship quindi va verificato se nel contratto è disciplinata. Laddove non lo fosse, va verificato se la legge applicabile al contratto prevede un rimedio simile.
In Italia la clausola è ricollegabile all’eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.).

 

FAQ 20. Come mi devo attivare nei confronti di clienti e/o fornitori?

Se il proprio contratto non dovesse escludere o limitare il ricorso alla forza maggiore è consigliabile:

  1. Avvisare con tempestività le proprie controparti della situazione venutasi a creare e delle limitazioni e degli impedimenti che la propria attività produttiva è destinata a subire per effetto dei provvedimenti restrittivi decretati dal Governo. Allo stesso tempo informarle dell’eventuale ricorso alla causa di forza maggiore, non rinunziando a chiedere la loro collaborazione per attenuare l’impatto negativo degli eventi in corso;
  2. Nel caso di eventi impeditivi che abbiano colpito dei nostri fornitori, chiedere loro di formalizzare la causa, fornendo all’occorrenza idonea documentazione;
  3. Nei contratti di durata cercare con la controparte di condividere eventuali sospensioni temporanee o riduzioni delle prestazioni previste dal contratto;
  4. Valutare di inserire specifiche clausole sul rischio Covid-19, nei contratti in corso di negoziazione.

 

FAQ 21. Cosa si prevede in ordine alla circolazione/trasporto delle merci?

Le nuove limitazioni non determinano il blocco delle merci.

Pertanto, il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto potrà fare ingresso dalle aree richiamate e uscire da esse, per svolgere le operazioni di consegna o prelievo delle merci stesse.

Le comprovate esigenze di trasferimento potranno essere oggetto di verifica da parte delle Autorità competenti. A tal fine i conducenti, oltre a esibire in sede di controllo idonea documentazione se presente a bordo del veicolo (documenti di trasporto o le fatture di accompagnamento), dovranno produrre apposita dichiarazione del legale rappresentante comprovante le esigenze lavorative, fatta salva la facoltà dell’organo di polizia di richiedere la compilazione di un’autodichiarazione.

In attesa di ulteriori disposizioni, si suggerisce di adottare le seguenti misure di prevenzione e cautela nei confronti dei trasportatori:

  • a) limitare la discesa dai mezzi degli autisti e munirli di dispositivi medici a protezione di mani, naso e bocca;
  • b) qualora il carico/scarico richieda la discesa dal mezzo rispettare, in aggiunta, la misura di sicurezza della distanza di un metro tra le persone;
  • c) trasmettere la documentazione di trasporto (ddt) in via telematica, qualora non sussista a livello di prassi aziendale l’esigenza di farsi rilasciare dal destinatario apposita ricevuta per presa consegna dei beni.
 

FAQ 22. I trasportatori esteri sono preoccupati di non poter ritirare la merce. Cosa rispondo loro?

Anche il recente DPCM 8 marzo, richiamato dal nuovo DPCM 9 marzo ha fatto salvi gli spostamenti motivati da esigenze lavorative.

Infine, il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020, n. 120, ha previsto una deroga all’obbligo di quarantena volontaria per le persone che entrano in Italia, studiata proprio per le esigenze dei trasportatori.

Nel caso di conducenti che dipendono da aziende senza sede legale in Italia è bene ricordare l’obbligo per loro di compilare la dichiarazione prevista dal decreto.

Il Ministero degli Affari Esteri ha ulteriormente chiarito che:

Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. Il trasporto delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci”.

Il parere è stato fornito anche in lingua inglese:

Goods may enter and exit the areas mentioned in today’s decree. Transporting goods is considered as a well-grounded work-related reason for moving: carriers may therefore enter and exit as well as move within the affected areas, but only for delivery and/or collection purposes”.

 

 


 



LINK UTILI

Le misure adottate dal Governo

FAQ Governo

Ministero della Salute - Pagina dedicata al nuovo Coronavirus

FAQ Ministero della Salute

Solidarietà digitale - il portale del progetto promosso dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione con l’obiettivo di aiutare le persone, i professionisti e le aziende a continuare la propria attività.

Protezione Civile - La mappa della situazione in Italia (versione mobile)

Regione Veneto - Emergenza Coronavirus - Pagina dedicata al nuovo Coronavirus

Regione Veneto - Sanità - Indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari

Gazzetta Ufficiale - Raccolta degli atti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

 

 


 

SPECIALE CORONAVIRUS

L'elenco aggiornato delle notizie pubblicate sul portale di Confindustria Vicenza ordinate per tema.

Disponibile anche la pagina con i risultati di ricerca di tutte le notizie in ordine cronologico di pubblicazione a partire dalla più recente.

 


 



DISPOSIZIONI IN VIGORE

Ministero dello Sviluppo Economico - modifiche al DPCM 22 marzo (nuovo elenco codici ATECO attività consentite)

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020

Decreto "Cura Italia" - DL 17 marzo 2020 n.18

Regione Veneto - Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari - Versione 09 del 26.03.2020
 

 

DISPOSIZIONI - STORICO

Ordinanza Ministero della Salute di concerto con Ministero dell'Interno 22 marzo 2020

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020

Ministero degli Affari Esteri - Nota esplicativa al DPCM 8 marzo 2020

Ministero dell'Interno - Direttiva ai Prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato” (sintesi) - 8 marzo 2020

Protezione Civile - Ordinanza n. 646 - 8 marzo 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo)

Protezione Civile - Ordinanza interpretativa al DPCM 8 marzo 2020

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020

Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020

 

 

 


 


FAC SIMILE e VADEMECUM

Fac simile Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - a cura di Confindustria

Schema di protocollo di sicurezza anti-contagio - a cura di Confindustria Vicenza

Modello di informativa privacy per la rilevazione della temperatura - a cura di Confindustria nazionale

Memorandum contenente le prescrizioni per l’ingresso negli stabilimenti di dipendenti e visitatori terzi concernenti - a cura di Confindustria nazionale

Dichiarazione del datore di lavoro per lo spostamento dei dipendenti

Autodichiarazione spostamenti - Ministero dell'Interno - aggiornamento giovedì 26 marzo

Modelli comunicazione e autorizzazione al Prefetto per la prosecuzione delle attività - aggiornamento 23 marzo

 

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