VI31745 | Tutela della salute negli ambienti di lavoro
Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 recante "misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID" (GU Serie Generale n.248 del 07-10-2020) dispone all'art. 5 che nelle more dell'adozione di ulteriori provvedimenti e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi
In merito al secondo punto con comunicato stampa del Consiglio dei Ministri viene ribadito che "i dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto. Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono inoltre fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Ciò significa che nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza."
Per cui nelle attività produttive continuano a trovare applicazione le disposizioni specifiche di cui al "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali" che in merito al ricorso a mascherine e DPI prevedono:
Quindi eccetto gli spazi comuni dove è comunque obbligatorio l'uso della mascherina, negli ambienti di lavoro dove è possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro la mascherina continua a non essere obbligatoria. Al fine di evitare eventuali "contatti stretti" soggetti a quarantena in caso di lavoratori positivi è consigliabile tuttavia mantenere per quanto possibile una distanza interpersonale di almeno 2 metri (distanza individuata dalla Circolare del Ministero della Salute n.18584 del 29/5/2020 per la "Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 - Contact tracing").
Photo by engin akyurt on Unsplash
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