Confindustria Vicenza

Coronavirus, DL 8 aprile: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle misure fiscali

La circolare n. 9/E spiega come calcolare il calo del fatturato per la sospensione dei versamenti

VI30847 | Fisco

Il D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020 (c.d. “Decreto Liquidità”), in vigore dal 9 aprile, ha introdotto diverse misure fiscali volte a permettere alle imprese di far fronte alla crisi finanziaria derivante dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19, integrando e estendendo la portata delle previsioni contenute nel D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. decreto “Cura Italia”).

Con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sulle disposizioni del decreto-legge, anche in risposta ai quesiti pervenuti da Confindustria e dalle altre associazioni di categoria. La circolare è strutturata in diversi paragrafi: la “premessa”, ricostruisce il quadro normativo risultante dal provvedimento, richiamando le indicazioni già diffuse in precedenti documenti di prassi, mentre i paragrafi da 2 a 13 affrontano le singole misure fiscali contenute nel D.L. n. 23.

Il paragrafo 2 della circolare, in particolare, è dedicato alla sospensione dei versamenti tributari; segnaliamo le precisazioni più rilevanti emanate dall'Agenzia delle Entrate sullo specifico argomento, rinviando al testo integrale della circolare n. 9/E per l’esame delle altre misure fiscali, già commentate nella notizia VI30803 dell’8 aprile 2020.
    
Ambito applicativo

L’art. 18 del D.L. n. 23 stabilisce che per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, sono sospesi i versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e all'imposta sul valore aggiunto, nonché ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Tali soggetti beneficiano della sospensione dei termini in scadenza nei mesi di aprile 2020 e maggio 2020, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. 

La sospensione dei medesimi versamenti per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9 aprile 2020 è subordinata alla condizione che il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti almeno del 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nella stessa percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

Diminuzione del fatturato

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in base al tenore letterale della norma, ai fini della sospensione dei versamenti va valutata la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei singoli mesi, cioè:
-    del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019, relativamente ai versamenti da eseguire ad aprile 2020
-    del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, relativamente ai versamenti da eseguire a maggio 2020

In altri termini, la situazione di marzo deve essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di aprile, mentre la situazione di aprile dovrà essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di maggio; può quindi verificarsi la situazione in cui un contribuente abbia diritto alla sospensione dei versamenti di aprile, ma non alla sospensione dei versamenti di maggio, senza che ciò pregiudichi la sospensione già applicata ad aprile. Analogamente, chi non ha diritto alla sospensione dei versamenti del mese di aprile, in base ai dati di marzo, potrà ottenerla per i versamenti di maggio, se ne ricorreranno i presupposti in base ai dati di aprile.

Nozione di fatturato 

Per quanto attiene alla verifica della condizione del calo del fatturato, la circolare precisa che il calcolo va eseguito prendendo a riferimento le operazioni effettuate nei mesi di marzo ed aprile e fatturate o certificate, e che, di conseguenza, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.

La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione: per le fatture immediate e i corrispettivi, è, rispettivamente, la data della fattura (nel caso di fattura elettronica, il campo 2.1.1.3) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per le fatture differite è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica, il campo 2.1.8.2 ). 
Ad esempio, nel calcolo dell’ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 e 2019, andranno escluse le fatture differite emesse in tali mesi (entro il giorno 15), ma relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019. 

Fatture e corrispettivi

Per i soggetti che,  in base al tipo di attività esercitata, certificano le operazioni sia con fatture sia con corrispettivi, il riscontro della percentuale di riduzione del fatturato o dei corrispettivi va effettuato sulla somma dei due elementi.

I contribuenti che non hanno l’obbligo della emissione della fattura o dei corrispettivi (ad esempio per le operazioni previste all’art. 74 del D.P.R. n. 633/72) possono far riferimento ai ricavi e compensi, ai fini della verifica della diminuzione cui collegare il beneficio della sospensione.

Contribuenti  trimestrali

L’Agenzia delle Entrate precisa che, data la formulazione letterale dell’art. 18, la verifica della diminuzione del fatturato va fatta in relazione ai mesi di marzo ed aprile 2020 e 2019 anche da parte dei contribuenti che liquidano l’IVA con cadenza trimestrale. Tale indicazione, a nostro avviso, è soltanto parziale e dovrà essere ulteriormente dettagliata dall’Agenzia, poiché permangono dubbi in merito al calcolo cui sono chiamati i contribuenti trimestrali.

Settori maggiormente colpiti

La circolare evidenzia che, per gli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica resta ferma - qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione dell’art. 18 del D.L. n. 23 - la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (o in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020), dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Notizia VI30803 dell’8 aprile 2020
Notizia VI30813 del 9 aprile 2020
Notizia VI30815 del 9 aprile 2020 

 

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