VI30827 | Fisco
L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n.18/E di ieri 9 aprile, è tornata sul tema del riconoscimento del bonus massimo di 100 euro, concesso dal decreto-legge “Cura Italia” (art.63, DL n.18 del 17 marzo 2020) ai lavoratori dipendenti, per i giorni di presenza fisica presso la sede di lavoro nel mese di marzo, oppure svolti in trasferta. E’ previsto che il bonus in questione sia erogabile a decorrere dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile ai suddetti lavoratori con un reddito da lavoro dipendente, prodotto nell'anno 2019, non superiore a euro 40.000.
Evidentemente, l’Agenzia ha inteso rettificare le prime indicazioni sul beneficio, fornite con la Circolare n.8/E del 3 aprile scorso, che conducevano ad esiti paradossali, con particolare riferimento all'esistenza, durante il mese di marzo, di giornate di assenza retribuita, ad esempio per ferie o per malattia. Secondo questi primi chiarimenti (paragrafo 4.4 della circolare), tali giornate di assenza avrebbero comunque dato diritto al bonus, se fossero ricorse altre giornate di effettiva presenza presso la sede di lavoro; tale indicazione si pone, però, in palese contrasto con la finalità della norma che intende premiare i dipendenti che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, come pure ammetteva la Circolare n.8/E citata.
Le nuove istruzioni delle Entrate sono dunque, in sintesi, le seguenti:
La Risoluzione reca inoltre alcuni utili esempi numerici circa le modalità di computo del bonus in questione, focalizzati in particolare sul part time.
Alleghiamo la Risoluzione n.18/E del 9 aprile 2020 e la Circolare n.8/E del 3 aprile 2020, rinviando ai due testi ufficiali per gli ulteriori dettagli.
Ricordiamo infine che per consentire il recupero in compensazione con il Mod.F24, del bonus erogato, l’Agenzia delle entrate ha istituito, con la risoluzione n. 17/E del 31 marzo, il codice tributo “1699” - “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.
Notizia n. VI30762, 2 aprile 2020
Notizia n. VI30778, 3 aprile 2020
Notizia n. VI30619, 18 marzo 2020
Photo by Markus Spiske on Unsplash
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