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Coronavirus, Cura Italia: ferie e malattia riducono il bonus di 100 euro

In caso di part time, la presenza effettiva conferisce il diritto al bonus

VI30827 | Fisco

L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n.18/E di ieri 9 aprile, è tornata sul tema del riconoscimento del bonus massimo di 100 euro, concesso dal decreto-legge “Cura Italia” (art.63, DL n.18 del 17 marzo 2020) ai lavoratori dipendenti, per i giorni di presenza fisica presso la sede di lavoro nel mese di marzo, oppure svolti in trasferta. E’ previsto che il bonus in questione sia erogabile a decorrere dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile ai suddetti lavoratori con un reddito da lavoro dipendente, prodotto nell'anno 2019, non superiore a euro 40.000.

Evidentemente, l’Agenzia ha inteso rettificare le prime indicazioni sul beneficio, fornite con la Circolare n.8/E del 3 aprile scorso, che conducevano ad esiti paradossali, con particolare riferimento all'esistenza, durante il mese di marzo, di giornate di assenza retribuita, ad esempio per ferie o per malattia. Secondo questi primi chiarimenti (paragrafo 4.4 della circolare), tali giornate di assenza avrebbero comunque dato diritto al bonus, se fossero ricorse altre giornate di effettiva presenza presso la sede di lavoro; tale indicazione si pone, però, in palese contrasto con la finalità della norma che intende premiare i dipendenti che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, come pure ammetteva la Circolare n.8/E citata. 

Le nuove istruzioni delle Entrate sono dunque, in sintesi, le seguenti:

  • il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, eccetera);
  • in alternativa al criterio di attribuzione del bonus, indicato nella Circolare n.8/E, basato sul rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili (punto 4.1. della circolare), può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso;
  • il premio di 100 euro spetta al lavoratore qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o part time;
  • qualora il lavoratore abbia più contratti part time in essere, il premio sarà erogato solo dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore; a tal fine, il lavoratore deve dichiarare al sostituto i giorni di lavoro svolti presso la sede dell’altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante.

La Risoluzione reca inoltre alcuni utili esempi numerici circa le modalità di computo del bonus in questione, focalizzati in particolare sul part time.

Alleghiamo la Risoluzione n.18/E del 9 aprile 2020 e la Circolare n.8/E del 3 aprile 2020, rinviando ai due testi ufficiali per gli ulteriori dettagli.

Ricordiamo infine che per consentire il recupero in compensazione con il Mod.F24, del bonus erogato, l’Agenzia delle entrate ha istituito, con la risoluzione n. 17/E del 31 marzo, il codice tributo “1699” - “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.

Notizia n. VI30762, 2 aprile 2020

Notizia n. VI30778, 3 aprile 2020

Notizia n. VI30619, 18 marzo 2020
 



Photo by Markus Spiske on Unsplash

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