VI30630 | Fisco
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 18 marzo 2020, fornisce i primi chiarimenti in merito alla individuazione dei settori di attività per i quali opera la sospensione dei versamenti disposta dall’art. 61, comma 2, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. Decreto “Cura Italia”.
Ricordiamo che Il decreto c.d. “Cura Italia”, ha disposto la sospensione di alcuni versamenti tributari, distinte per dimensione di impresa (ricavi del 2019 maggiori o minori di 2 milioni di euro) o, a prescindere dalla dimensione dell’impresa, per settori di attività (cfr nostre notizie del 16 marzo 2020, n. VI30592 e del 19 marzo 2020 n. VI30627).
Con riferimento in particolare ai settori di appartenenza, l’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ha disposto la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
In proposito, l’articolo 61, comma 2, del D.L. n. 18/2020, ha esteso la sopracitata sospensione anche ai soggetti operanti in specifici settori, elencati al medesimo comma 2, alle lettere da a) a r).
Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:
Per tali soggetti, inoltre, il comma 3 del citato articolo 61 ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.
I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica), ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già pagato.
La sospensione si allunga di un mese, fino al 31 maggio 2020, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche. Questi ultimi contribuenti dovranno eseguire i pagamenti sospesi in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.
L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020 (che alleghiamo alla presente notizia), nel fornire i primi chiarimenti in merito alla sospensione in esame, reca in allegato una tabella in cui sono riportati, a titolo indicativo, i codici ATECO riferibili alle attività economiche più sopra menzionate.
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