VI30732 | Commercio estero
Sugli obblighi sanitari previsti dai decreti n. 120 (v. notizia n. VI30618 del 18 marzo 2020) e n. 127 (v. notizia n. VI30698 del 25 marzo 2020), del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con quello della Salute, si innesta ora una ordinanza, del Ministero della Salute, datata 28 marzo 2020.
La novità principale consiste nella dichiarazione che chiunque entri in Italia dovrà ora presentare al vettore, all'atto dell’imbarco, con indicazione di:
Ai vettori vengono inoltre imposti l’obbligo di misurare la temperatura corporea dei viaggiatori, oltre a garantire il rispetto delle distanze, durante il viaggio.
Il vettore rifiuterà inoltre l’imbarco a chi dovesse manifestare uno stato febbrile o non dovesse presentare la documentazione di cui sopra.
Le persone che entrano in Italia con mezzi propri sono obbligati alla quarantena, anche se asintomatiche, previa comunicazione al Dipartimento Prevenzione della ASL competente.
Queste disposizioni non trovano però applicazione nel caso di addetti al trasporto merci (articolo 1, capoverso 10), nel caso di personale viaggiante appartenente ad imprese con sede legale in Italia (articolo 1, comma 3, Decreto 120) e ai lavoratori transfrontalieri (articolo 1, Decreto n. 122), fermi restando gli obblighi già fissati dalle precedenti disposizioni.
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