
VI40462 | Fisco
L’art. 1 del D.L. 21 novembre 2025, n. 175 – pubblicato in G.U. n. 271 del 21 novembre 2025 e in vigore dal 22 novembre – ufficializza le regole per la fase di chiusura del piano “Transizione 5.0”, confermando quanto già anticipato dalla stampa specializzata (nostra notizia n. VI40459 del 21 novembre).
Viene fissato al 27 novembre 2025 il termine ultimo per presentare le comunicazioni con la descrizione del progetto di investimento, il relativo costo e la certificazione ex ante sulla riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti agevolabili (comunicazioni “preventive”).
Per le comunicazioni trasmesse dal 7 novembre 2025 alle ore 18 del 27 novembre 2025, in caso di dati non correttamente caricati o di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non leggibili, le imprese richiedenti possono integrare le comunicazioni – su richiesta del GSE – entro il termine perentorio indicato dal GSE e comunque entro il 6 dicembre 2025. Il mancato adempimento alle richieste di integrazione o di sanatoria nei termini previsti determina il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta. Non è sanabile, in ogni caso, la carenza di elementi che afferiscono alla certificazione della riduzione dei consumi energetici.
Il provvedimento disciplina anche l’ipotesi dell’eventuale duplicazione di comunicazioni inoltrate dall’impresa ai fini dell’accesso ai crediti d’imposta “4.0” e “5.0”: ai fini del rispetto del divieto di cumulo, non possono essere presentate, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, le domande per accedere ad entrambi gli incentivi. Le imprese che, alla data del 22 novembre 2025, hanno richiesto entrambi i crediti d’imposta devono optare per una delle due agevolazioni, con modalità telematiche, entro il 27 novembre 2025. Qualora l’impresa opti per il credito “5.0”, in caso di mancato riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa, resta salva la facoltà di accesso al credito “4.0”, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari e nel rispetto dei limiti delle risorse previste per l’incentivo. In caso di prenotazione di entrambe le agevolazioni, l’impresa beneficiaria, a seguito della comunicazione di completamento dell’investimento e previa richiesta da parte del GSE, entro 5 giorni dal ricevimento di tale richiesta deve comunicare, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate per l’incentivo non fruito; tali risorse verranno immediatamente svincolate dal GSE.
Infine, viene previsto un rafforzamento delle funzioni di vigilanza e di controllo, da parte del GSE, sulle certificazioni, nonché sui requisiti tecnici e sui presupposti previsti per la fruizione del credito d’imposta.
La spesa complessivamente autorizzata dal decreto è di 250 milioni di euro per l’anno 2025. Qualora lo stanziamento si rivelasse insufficiente a finanziare tutte le domande validamente presentate, l’auspicio è che si provveda ad un rifinanziamento della misura, al fine di soddisfare tutte le imprese richiedenti in possesso dei requisiti; Confindustria non mancherà di attivarsi in questo senso, oltre ad insistere per un prolungamento del termine utile per la trasmissione delle domande di accesso all’agevolazione, dopo l’emergenza venutasi a creare con l’esaurimento dei fondi (nostra notizia n. VI40374 del 7 novembre 2025).
Photo by ZHENYU LUO on Unsplash
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