Confindustria Vicenza

Coronavirus, Fase 2: indicazioni per le aziende sul pre e post 4 maggio, dopo il DPCM 26 aprile

Un breve vademecum sulle novità introdotte e come comportarsi nel periodo che intercorre fino all'inizio della Fase 2

VI30938 | Comunicazioni associative

Il DPCM 26 aprile 2020, detta le misure per la Fase 2 dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che avrà inizio il prossimo 4 maggio.
Le nuove misure si applicheranno fino al 17 maggio

In particolare, il DPCM: 

  • dispone un nuovo elenco di Codici ATECO (allegato 3 al DPCM), che individua le attività produttive industriali e commerciali che, a partire dal 4 maggio 2020, potranno ripartire.
    Invece, le imprese che riprenderanno le attività il 4 maggio, a partire dal 27 aprile 2020 possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura, tra le quali le attività funzionali all’attuazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio (es. sanificazione, pulizia, definizione percorsi ingresso e uscita, approvvigionamento DPI, installazione dispenser disinfettanti, organizzazione degli spazi comuni), nonché ogni altra attività indispensabile a garantire l’effettivo riavvio della produzione al 4 maggio (es. manutenzione, attività conservativa, accensione macchinari, approvvigionamenti). Inoltre, stando al tenore letterale della disposizione, le attività propedeutiche alla riapertura del 4 maggio possono essere intraprese liberamente, cioè senza che sia necessaria la preventiva comunicazione al Prefetto.
     
  • per le attività che, in virtù del nuovo allegato 3, non potranno riavviare la produzione, sarà possibile proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
     
  • dispone la prosecuzione dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, nonché delle attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico chirurgici, prodotti agricoli e alimentari, nonché di ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza; 
     
  • subordina lo svolgimento delle attività consentite al rispetto del Protocollo di sicurezza anti-contagio negli ambienti di lavoro, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, al Protocollo di regolamentazione per i cantieri e a quello per i settori del trasporto e della logistica.
    La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza; 
     
  • conferma la possibilità di modificare l’elenco dei Codici ATECO di cui al nuovo allegato 3 con decreto del MISE prevedendo, per le attività che dovessero risultare sospese per effetto di tali modifiche ovvero per altre cause, il completamento delle attività necessarie alla sospensione entro 3 giorni dall’adozione dell’eventuale DM di modifica o del provvedimento di sospensione; 
     
  • per le attività produttive che al 4 maggio resteranno sospese, conferma la possibilità, previa comunicazione al Prefetto, di accedere ai locali aziendali per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, di pulizia e sanificazione, nonché di spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e di ricezione in magazzino di beni e forniture; 
     
  • conferma che il trasferimento della merce può essere effettuato sia con mezzi propri, che utilizzando terzi trasportatori.
     

Quanto invece alla situazione fino al 3 maggio prossimo, salvo quanto già indicato in merito alle attività propedeutiche alla riapertura, rimangono valide le misure del DPCM 10 aprile 2020 su: 

  • le attività e i servizi c.d. essenziali (compreso il relativo allegato), nonché le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività e dei servizi consentiti e le attività comunque funzionali a fronteggiare l’emergenza
     
  • le attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale.
     
  • le attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo a cose o persone, nonché le attività dell’industria della difesa e dell'aerospazio
     
  • nell’ambito delle attività sospese, la possibilità di accedere ai locali aziendali per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione, nonché spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e ricezione in magazzino di beni e forniture. Ragionevole ritenere che tali previsioni si applichino solo alle attività che, in virtù dell’allegato 3 del nuovo DPCM 26 aprile 2020, rimarranno sospese e che, quindi, non potranno riavviare la produzione al 4 maggio; 
     
  • nell’ambito delle attività sospese, a prescindere dalla riapertura il 4 maggio, la possibilità di proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Infine, si segnala che il nuovo DPCM affida alle Regioni il monitoraggio sull’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e prevede, al riguardo, un aggiornamento giornaliero al Ministero della Salute, all’ISS e al Capo del Dipartimento della Protezione civile.
In caso di aggravamento del rischio sanitario a livello regionale, il Presidente della Regione interessata può proporre al Ministero della Salute l’adozione di misure restrittive di contenimento per le attività produttive. 



Photo by Brian McGowan on Unsplash

    Iscriviti e scopri tutti i vantaggi di essere un nostro associato

    L'Associazione ha tra i suoi obiettivi principali quello di accrescere la cultura d'impresa

    Loading...